Attività a tempo parziale ex art. 11 D. LGS 68/2012 - forme di collaborazione degli studenti

Art. 5 – Svolgimento collaborazione

1.   Gli studenti idonei sono convocati dall’Ateneo esclusivamente per via telefonica e con avviso all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, nel rispetto della graduatoriae dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con i Responsabili delle strutture e assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nell'orario di attività prestabilito.

2.   Per il Servizio di assistenza agli studenti dell’Ateneo con disabilità non grave e per le attività svolte presso gli altri Poli dell’Ateneo verranno chiamati solamente gli studenti che avranno dato la disponibilità come previsto dal precedente art. 3.

3.   Contestualmente all’inizio della prestazione, lo studente dovrà sottoscrivere un documento riportante le principali condizioni della collaborazione. Inoltre, sarà tenuto a registrare giornalmente l’orario effettivamente svolto su appositi fogli presenza.

4.   L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

5.   Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione alla struttura presso cui sta svolgendo servizio. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

6.   Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti collaboratori, assegnati alle strutture, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che abbia riportato una valutazione finale negativa nell’anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria.

7.   La rinuncia per motivi personali, la perdita della qualifica di iscritto o il conseguimento del titolo in uno dei vari livelli presso questo Ateneo fa decadere dalla graduatoria, o comunque conclude il rapporto di collaborazione. Lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio gestione del personale TA.

8.   I Responsabili delle strutture interessate debbono far pervenire all’Ufficio gestione del personale TA le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

9.   Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi; non si rilasciano pertanto dichiarazioni e certificazioni in merito.