Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

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ARTICOLO 54 – OGGETTO

  1. Il presente Titolo, previsto dall’articolo 5, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, ora denominato Comitato degli studenti presso l’ARDISS, e nei consigli di dipartimento.
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ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1.    Il Rettore indice le elezioni ogni biennio, con un decreto d’indizione, emanato almeno quarantacinque giorni prima, che stabilisce, la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi.

  1. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.
  2. L’individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell’organo, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell’anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all’area sanitaria, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
  3. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l’espressione del voto con modalità telematica.
  4. Il decreto è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo. Dell’indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.
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ARTICOLO 56 – ELETTORATO ATTIVO

  1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresenti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS spetta a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
  2. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento spetta a:

a.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;

b.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente regolamento;

c.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

  1. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.
  2. Nel caso in cui il termine per l’iscrizione all’anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all’anno accademico precedente.
  3. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
  4. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulta iscritto negli elenchi degli elettori può esercitare il diritto di voto dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.
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ARTICOLO 57 – ELETTORATO ATTIVO PER I CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI

  1. Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell’articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.
  2. E’ vietata l’espressione del voto per l’elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.
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ARTICOLO 58 – ELETTORATO PASSIVO

  1. L’elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS spetta agli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
  2. L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento spetta a:

a.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;

b.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 62, comma 3; 

c.         a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

 

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ARTICOLO 59 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I SEGGI RISERVATI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NON APPARTENENTI ALL’AREA SANITARIA NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

  1. Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste concorrono con gli studenti iscritti ai corsi di studio all’elezione dei rappresentanti nel rispettivo consiglio di dipartimento.
  2. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, tali seggi sono assegnati secondo le modalità previste dall’articolo 75.
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ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI

  1. I procedimenti elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all’articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
  2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all’unità più vicina.
  3. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il numero dei delegati necessari per ciascuna lista. Lo studente (presentatore di lista) deve essere elettore dell’organo per il quale la lista è presentata.
  4. I delegati sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.
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ARTICOLO 61 – PARI OPPORTUNITÀ

  1. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
  2. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
  3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all’intero superiore.
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ARTICOLO 62 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL’AMBITO DELLE LISTE

  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 55.
  2. I candidati, utilizzando l’apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.
  3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell’articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.
  4. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
  5. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.
  6. E’ ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l’obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS. L’opzione è esercitata ai sensi dell’articolo 77.
  7. A fini dell’individuazione dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Consiglio degli Studenti è richiesto ai candidati di manifestare l’eventuale disponibilità a far del Consiglio, con le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
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ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE

  1. Il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste è stabilito nel decreto rettorale di indizione. Il numero fissato nel decreto rettorale non può comunque essere superiore:

a)    A cento, relativamente alle liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l’ARDIS;

b)    Al due per cento degli studenti aventi diritto al voto, relativamente alle liste di candidati per il consiglio di dipartimento.

  1. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.
  2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.
  3. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.
  4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, la sottoscrizione delle liste avverrà nell’ambito del sistema telematico utilizzato, secondo le modalità previste.
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ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE

 

  1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell’orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
  2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all’articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all’articolo 63.
  3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.
  4. Nel caso di votazioni in modalità telematica l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.
 
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ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

  1. La commissione elettorale centrale, nominata ai sensi dell’art. 5, comma 9 del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:

a)         verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;

b)         ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;

c)         esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;

d)         cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;

e)         esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all’articolo 61;

f)          esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all’articolo 61.

  1. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.
  2. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l’ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.
  3. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a.         decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;

b.         al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;

c.         decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.

  1. La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concorrenza di un quarto degli eletti, come stabilito all’art. 14 Statuto.
  2. In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l’eletto successivo della lista.
  3. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.
  4. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.
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ARTICOLO 66 – PUBBLICITÀ DELLE LISTE AMMESSE E CONTESTAZIONI

  1. Il Rettore pubblica nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo l’elenco delle liste ammesse al procedimento elettorale, secondo l’ordine di presentazione, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
  2. Il Rettore rende noti nel sito web di Ateneo il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.
  3. Ciascun elettore avente diritto al voto o candidato ha diritto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo dell’elenco delle liste ammesse, di depositare presso la commissione elettorale centrale reclamo avverso l’ammissione di una lista o i provvedimenti di cui all’articolo 65, comma 2.
  4. Entro i successivi due giorni lavorativi il Rettore rende noto, con provvedimento pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, l’elenco dei reclami presentati, indicandone sinteticamente il contenuto.
  5. La commissione elettorale centrale decide in via definitiva sui reclami tempestivamente presentati. Il Rettore ne rende noto l’esito con provvedimento pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
  6. Se il reclamo ha ad oggetto l’utilizzo, da parte di una lista ammessa, di una denominazione o sigla identica o che si possa facilmente confondere con quella utilizzata da altra lista concorrente o utilizzata da altra lista nel biennio precedente e che può trarre in errore l'elettore, il delegato della lista contestata ha diritto di depositare per iscritto presso la commissione elettorale centrale il parere favorevole all’utilizzo della denominazione o sigla di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della lista avente identica o confondibile denominazione o sigla. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e consigli di dipartimento con la medesima denominazione, il parere favorevole è reso dalla metà dei rappresentanti negli organi centrali. Il parere deve essere depositato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento rettorale recante l’elenco dei reclami. In caso di mancato deposito del parere, entro il medesimo termine il delegato di lista può presentare per iscritto una diversa denominazione o sigla. In difetto, la lista è esclusa.
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ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE

1.    L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.

 2.    Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi di Ateneo.

 3.    La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.

 

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ARTICOLO 68 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI

1.    Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque scrutatori, in base a motivate esigenze organizzative.

2.    Le Commissioni sono costituite con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

3.    Le Commissioni operano validamente all’interno del seggio secondo le funzioni e modalità operative individuate ai sensi dell’art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

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ARTICOLO 69 – RAPPRESENTANTI DI LISTA

1.    Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati presentatori di lista o i loro supplenti possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.

2.    La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il compente ufficio.

3.    I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

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ARTICOLO 70 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI

 

  1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.
  2. Nell’ambito delle operazioni preliminari al voto, di cui all’art. 8 del presente Regolamento, i componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
  3. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.
  4. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.
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ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO

  1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l’ordine di presentazione.
  2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
  3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.
  4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d’ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.

5  .    In caso di elezioni in modalità telematica, la modalità di espressione di voto è adattata come da Titolo II del presente regolamento.

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ARTICOLO 72 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

  1. Allo scadere dell’ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
  2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
  3. Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a.         controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b.         inizia lo spoglio delle schede.

  1. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
  2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
  3. Sono nulle le schede:

a.         che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;

b.         che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c.         che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.

  1. Sono nulle le preferenze:

a.         nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

b.         espresse in eccedenza al numero massimo consentito;

c.         che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

  1. Se l’elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.
  2. Se l’elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
  5. Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.
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ARTICOLO 73 – VERBALI DI SEGGIO, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI

1.    Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.

2.    I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.

3.    Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l’elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 74.

4.    Nel caso di votazioni in modalità telematica, ai sensi dell’art. 20, le operazioni di cui all’art. 72 e al presente articolo sono sostituite dallo scrutinio elettronico.

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ARTICOLO 74 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.    L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:

a.         per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b.         per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c.         la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d.         tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;

e.         i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.

2.    Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

3.    Per quanto attiene all’attribuzione dei seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall’art. 65 comma 5, i componenti sono individuati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con precedenza agli eletti che hanno manifestato la loro disponibilità, così come previsto dall’art. 62 comma 7.

4.    Per garantire la rappresentanza, in seno al Consiglio degli Studenti, di tutte le sedi didattiche di ogni Dipartimento, è prevista la riserva di un seggio per i candidati di ognuna delle sedi, qualora presenti.

 

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ARTICOLO 75 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1.    Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all’attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. d) e e).

2.    I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.

3.    Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze espresse in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

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ARTICOLO 76 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1.    Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 74 e 75, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.

2.    Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

3.    Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 77 – OPZIONI

1.            Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell’articolo 62, comma 7, l’opzione tra uno degli organi maggiori, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l’ARDIS, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell’organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.

2.            Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell’articolo 62, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell’organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l’opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. È fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell’articolo 78 e nel rispetto delle relative graduatorie.

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ARTICOLO 78 – DECADENZA E DIMISSIONI

1.            Per gli eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l’ARDIS, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall’Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell’anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell’Ateneo.

2.            Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritti di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.

3.            La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.

4.            Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d’ufficio.

5.            Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante, a seguito di decadenze o dimissioni, almeno un terzo dei seggi attribuiti agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi attribuiti agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.

 6.            Lo studente dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 38, comma 5, statuto o che abbia presentato le proprie dimissioni entro il 15 gennaio successivo alla sua nomina, non può presentare la propria candidatura alle elezioni suppletive. 

 

 

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ARTICOLO 79 – NORMA DI RINVIO

1.            Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.