1. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio, con un decreto d’indizione, emanato almeno quarantacinque giorni prima, che stabilisce, la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi.
a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;
b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente regolamento;
c. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;
b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 62, comma 3;
c. a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
a) A cento, relativamente alle liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l’ARDIS;
b) Al due per cento degli studenti aventi diritto al voto, relativamente alle liste di candidati per il consiglio di dipartimento.
a) verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;
b) ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;
c) esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;
e) esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all’articolo 61;
f) esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all’articolo 61.
a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;
b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;
c. decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.
1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.
2. Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi di Ateneo.
3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque scrutatori, in base a motivate esigenze organizzative.
2. Le Commissioni sono costituite con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni operano validamente all’interno del seggio secondo le funzioni e modalità operative individuate ai sensi dell’art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
1. Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati presentatori di lista o i loro supplenti possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.
2. La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il compente ufficio.
3. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.
5 . In caso di elezioni in modalità telematica, la modalità di espressione di voto è adattata come da Titolo II del presente regolamento.
a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede.
a. che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;
b. che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c. che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.
a. nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
b. espresse in eccedenza al numero massimo consentito;
c. che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l’elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 74.
4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, ai sensi dell’art. 20, le operazioni di cui all’art. 72 e al presente articolo sono sostituite dallo scrutinio elettronico.
1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
3. Per quanto attiene all’attribuzione dei seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall’art. 65 comma 5, i componenti sono individuati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con precedenza agli eletti che hanno manifestato la loro disponibilità, così come previsto dall’art. 62 comma 7.
4. Per garantire la rappresentanza, in seno al Consiglio degli Studenti, di tutte le sedi didattiche di ogni Dipartimento, è prevista la riserva di un seggio per i candidati di ognuna delle sedi, qualora presenti.
1. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all’attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. d) e e).
2. I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.
3. Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze espresse in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 74 e 75, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.
2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
3. Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell’articolo 62, comma 7, l’opzione tra uno degli organi maggiori, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l’ARDIS, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell’organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell’articolo 62, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell’organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l’opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. È fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell’articolo 78 e nel rispetto delle relative graduatorie.
1. Per gli eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l’ARDIS, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall’Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell’anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell’Ateneo.
2. Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritti di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.
3. La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.
4. Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d’ufficio.
5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante, a seguito di decadenze o dimissioni, almeno un terzo dei seggi attribuiti agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi attribuiti agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
6. Lo studente dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 38, comma 5, statuto o che abbia presentato le proprie dimissioni entro il 15 gennaio successivo alla sua nomina, non può presentare la propria candidatura alle elezioni suppletive.
1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.