Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

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ARTICOLO 40 – OGGETTO

1.    Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato accademico, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

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ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura  da inviare al competente ufficio.

3.    E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.

4.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.

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ARTICOLO 42 – SEGGI ELETTORALI

1.    Gli assegnisti e i borsisti di ricerca votano presso i medesimi seggi istituiti per le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico del personale tecnico amministrativo.

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ARTICOLO 43 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

2.    Nel corso dell’Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

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ARTICOLO 44 – INSEDIAMENTO DELL’ELETTO

1.    L'insediamento dell’eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.