Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 37– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

2.    Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d’area, di cui all’articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.