Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 33 – OGGETTO

1.    Il presente titolo, previsto dall’articolo 11, comma 3, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari individuate dallo Statuto, ai sensi dell’articolo 25 regolamento generale di Ateneo.