Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO V – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DEI TREDICI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO DISCIPLINARI INDIVIDUATE DALLO STATUTO (ART. 11 - ALLEGATO B)

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ARTICOLO 33 – OGGETTO

1.    Il presente titolo, previsto dall’articolo 11, comma 3, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari individuate dallo Statuto, ai sensi dell’articolo 25 regolamento generale di Ateneo.

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ARTICOLO 34 – CORRISPONDENZA FRA I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CUN E LE TREDICI AREE SCIENTIFICO - DISCIPLINARI DELLO STATUTO

1.    Ai fini delle elezioni, si applica la Tabella di corrispondenza (allegato n. 2) fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari individuate nell’allegato B Statuto.

2.    Sui casi dubbi di corrispondenza decide il Senato accademico.

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ARTICOLO 35 – DISTRIBUZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO NEI SEGGI ELETTORALI

1.    Ai fini dell’espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti tre seggi:

·      Seggio n. 1 – Polo di Piazzale Europa – S.Giovanni

Al seggio n. 1 sono iscritti gli elettori appartenenti alle seguenti aree scientifico disciplinari:

area 1 – Scienze matematiche e informatiche

area 2 – Scienze fisiche

area 3 – Scienze chimiche

area 4 – Scienze delle terra

area 5 – Scienze biologiche

area 7 – Ingegneria civile e architettura

area 8 – Ingegneria industriale e dell’informazione

area 11 – Scienze giuridiche

area 12 – Scienze economiche, statistiche, agrarie e veterinarie

area 13 – Scienze politiche e sociali

·      Seggio n. 2 – Polo di Cattinara

Al seggio n. 2 sono iscritti gli elettori appartenenti all’area 6 – Scienze mediche.

·      Seggio n. 3 – Polo dei beni culturali

Al seggio n. 3 sono iscritti gli elettori appartenenti all’area 9 – Scienze dell’antichità filologico – letterarie e storico-artistiche e all’area 10 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

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ARTICOLO 36 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.

3.    E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.

4.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.

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ARTICOLO 37– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

2.    Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d’area, di cui all’articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.

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ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.   Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini.

2.   Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

3.   Il presidente di ciascun seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede, separatamente per ciascun collegio d’area. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.

4.   Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.

5.   Il presidente di ciascun seggio riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

6.   Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio per ciascun collegio d’area. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale. I verbali, in uno con i plichi sigillati e l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto distinti per collegio d’area, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla commissione elettorale centrale.

7.   La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio e procede all’attribuzione dei seggi.

8.   L’attribuzione dei seggi avviene per collegi d’area, ai sensi dell’articolo 25, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.

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ARTICOLO 39 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1.    L'insediamento dei rappresentanti eletti per ciascuna area scientifico-disciplinare nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.