Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO III ELEZIONI DEL RETTORE

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 22 – OGGETTO

1.    Il presente titolo disciplina le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’articolo 9 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

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ARTICOLO 23 – ELETTORATO PASSIVO

1.    Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2.    Il decreto del decano di indizione delle elezioni è trasmesso a tutte le Università italiane.

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ARTICOLO 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura  da inviare al competente ufficio.

3.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.

4.    Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3, e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell’assemblea.

5.    Il corpo elettorale formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

6.    Delle operazioni dell’assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all’ufficio competente.

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ARTICOLO 25 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1.    Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:

 

a)    per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi, di cui tre componenti iscritti all’Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente e un Presidente, individuato con la modalità di cui al successivo comma 2;

 

b)    per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi., di cui due componenti iscritti all’Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente.

 

2.    Il Presidente del seggio n. 1, nonché Presidente della Commissione elettorale centrale, è designato tra il personale docente e ricercatore di ruolo che abbia dato la propria disponibilità nell’ambito dell’Assemblea del Corpo elettorale.

 

3.    L’ufficio competente, preliminarmente alla riunione del corpo elettorale, provvede a richiedere, secondo le modalità dell’art. 5 del presente Regolamento, la disponibilità del personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore a far parte delle commissioni elettorali. Analogamente verrà richiesto al Consiglio degli studenti di designare al proprio interno i nominativi per le commissioni elettorali.

 

4.    La composizione delle commissioni elettorali dovrà preferibilmente rispecchiare la composizione del corpo elettorale.

 

           5.    In caso di votazioni in modalità telematica viene costituita la sola Commissione elettorale centrale, composta da due unità del competente Ufficio, abilitate alla gestione della piattaforma elettronica di voto, un/una Presidente, designato/a tra il personale docente e ricercatore di ruolo, che abbia dato la propria disponibilità nell’ambito dell’Assemblea del Corpo elettorale e uno/una studente/tessa designato/a dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei Consigli di Dipartimento.

 

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ARTICOLO 26 – SEGGI ELETTORALI

1.    Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3 del presente regolamento, al seggio n. 1 sono altresì iscritti rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché i rappresentanti degli assegnisti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.

2.    Il decano può, per motivate esigenze organizzative, modificare l’allocazione dei seggi e l’iscrizione dei relativi elettori.

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ARTICOLO 27 – RISULTATI

1.    La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.

2.    Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.