Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.Il presente regolamento disciplina le sottoelencate elezioni, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e dei Titoli II e III del Regolamento generale di Ateneo:

a)Elezione del Rettore

b)Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico  

c)Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto 

d)Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca

e)Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione

f)Elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina

g)Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali  

h)Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione. 

 
Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 2 – VOTAZIONI

1.Le operazioni elettorali per le sottoelencate elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì:

-Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico  

-Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto 

-Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca

-Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione

-Elezione dei componenti del Collegio di disciplina

-Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione.

2.Per quanto riguarda le elezioni del Rettore, la prima votazione e l’eventuale ballottaggio si svolgono, ciascuno, in due giorni consecutivi, di norma il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.

3.Per quanto riguarda le elezioni studentesche, le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.

4.Il Rettore può disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni, che prevedano in particolare l’utilizzo di sistemi di voto telematico. Nel caso di elezioni in modalità telematica le operazioni di voto si possono svolgere in un arco di tempo diverso da quello previsto, in base a quanto consentito dalle specifiche tecniche della piattaforma di voto utilizzata.

 

 

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 3 – SEGGI ELETTORALI

1.     Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali delle elezioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, sono istituiti tre seggi:

-          Seggio n. 1 - Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni

Al Seggio n. 1 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con l’eccezione degli elettori iscritti presso i Seggi n. 2 e n. 3.

Il personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro è incluso tra gli iscritti presso il Seggio n. 1.

-          Seggio n. 2 - Polo di Cattinara

Al Seggio n. 2 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso il Polo di Cattinara.

-          Seggio n. 3 – Polo dei Beni Culturali

Al Seggio n. 3 sono iscritti i professori di ruolo e ricercatori, il personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché gli aventi diritto previsti nei successivi titoli, con sede di servizio presso l’area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor, Tiepolo.

2.    Il Rettore può per motivate esigenze organizzative modificare l’allocazione dei seggi e l’iscrizione dei relativi elettori, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III per le elezioni del Rettore.

  1. Per l’assegnazione degli elettori per l'elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle 08aree scientifico disciplinari, di cui all’art. 11 dello Statuto, si rimanda al successivo titolo V.
  2. Per quanto attiene alle elezioni studentesche, l’ubicazione dei seggi elettorali è demandata all’emanazione di un decreto rettorale che individua le sedi dei seggi e la relativa iscrizione degli elettori.
Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 4 – ELENCO DEGLI ELETTORI E SCHEDE ELETTORALI

1.    L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo, alla pagina Elezioni ed è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso l'ufficio competente.

2.    Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

3.    Le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1.    Per i procedimenti elettorali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

 

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

 

2.    Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:

 

per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.

 

3.    La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.

 

4.    Le funzioni di Presidente sono assegnate con Decreto Rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.

 

5.    Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.

 

6.    Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

 

7.    Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

 

8.    In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.

 

9.    In caso di elezioni svolte in modalità telematica la Commissione elettorale centrale è composta da due unità del competente Ufficio, abilitate alla gestione della piattaforma elettronica di voto e un/una Presidente designato/a dal Rettore.

 

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 6 – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1.    Ai fini di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali, nonché al fine di favorire la turnazione del personale all’interno degli stessi, l’Amministrazione provvede a costituire un Albo degli Scrutatori di Ateneo, al quale può chiedere di essere iscritto il personale docente e ricercatore nonché il personale tecnico amministrativo, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure con 5 anni di anzianità di servizio nella categoria per l’accesso alla quale è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado..

2.    L’Albo degli Scrutatori di Ateneo è diviso in due Sezioni, una per il personale docente e ricercatore e una per il personale tecnico amministrativo.

3.    L’adesione al suddetto Albo è su base volontaria ed è formulata con apposita domanda al Direttore Generale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Agli iscritti all’Albo sarà assicurata adeguata formazione, a cura di esperti nella materia, individuati dall’Amministrazione.

4.    L’ufficio competente, in caso di elezioni, chiede la disponibilità agli iscritti all’Albo, interpellando prioritariamente gli iscritti alla sezione cui afferisce l’elettorato attivo chiamato di volta in volta al voto. Gli interessati, nel dare la propria disponibilità, devono contestualmente informare il proprio Capo struttura. Nel caso le adesioni non siano sufficienti a formare le commissioni elettorali, l’Ufficio provvede a sorteggiare ulteriori nominativi tra gli iscritti all’Albo. In caso le adesioni siano in numero superiore ai componenti di seggio richiesti, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano già fatto parte di commissioni nel corso dell’anno o in subordine a coloro che abbiano fatto parte ad un numero inferiore di commissioni nel corso dell’anno; in via residuale si procederà al sorteggio.

5.    Nel caso in cui il numero degli iscritti all’Albo non sia sufficiente alla formazione delle Commissioni, l’Amministrazione può individuare ulteriori nominativi con sorteggio tra il personale strutturato.

6.    Il personale designato sarà tenuto ad accettare l’incarico salvo motivati eccezionali impedimenti.

 

7.    I Capi struttura possono richiedere l’eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio (scadenze da rispettare, punte di attività, necessità di garantire l’erogazione di servizi al pubblico).

 
Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 7 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI

1.    Per la partecipazione alle commissioni elettorali delle elezioni di cui all’art. 1 è previsto un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

  1. Qualora l’impegno orario del personale tecnico – amministrativo, facente parte delle commissioni di seggio, ecceda le otto ore, esclusa la pausa pranzo, lo scrutatore può beneficiare della corresponsione dell’indennità ex art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Università 27 gennaio 2005 e ss.mm. ii. (fatta eccezione per il personale di categoria EP), e dell’indennità sostitutiva di mensa prevista dalla regolamentazione di Ateneo in materia. È esclusa, in ogni caso, la corresponsione di un compenso relativo a eventuali ore di straordinario effettuate.
  2. Sono esclusi dalla corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo i Dirigenti dell’Università, anche se partecipano alle commissioni in qualità di Presidenti.
Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI

1.    Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.

2.    Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale, delle urne necessarie e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3.    Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.

4.    Terminate le operazioni preliminari, all’ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

5.    Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 9 – OPERAZIONI DI VOTO

1.    Le operazioni di voto si svolgono come segue:

a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;

b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;

c. apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;

d. consegna all'elettore della scheda elettorale, previamente autenticata, e di matita copiativa;

e. ritiro dell'elettore nella cabina elettorale e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto o, ove previsto, della lista prescelta e delle preferenze;

f. successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell’urna sigillata;

g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO

1.    Il presente articolo disciplina l’espressione del voto per le elezioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e h). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

2.    Le schede riportano l’elenco dei candidati in ordine alfabetico.

3.    L’elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.

4.    Per le elezioni del Rettore, l’elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.

 

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 11 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1.    Il presente articolo disciplina le operazioni di scrutinio delle elezioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b), d), e) ed f), qualora svolte in modalità non telematica.

Per quanto riguarda le elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico si rimanda al successivo titolo V, art. 38.

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

2.    Allo scadere dell’ora prevista, il presidente di ciascun seggio dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.

3.    Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:

-       accertare il numero dei votanti presso il seggio;

-       raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;

-       sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;

-       redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;

-       trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.

4.    Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, viene integrata dai presidenti dei seggi n. 2 e n. 3.

5.     Il presidente della Commissione elettorale centrale prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto nell’urna o nelle urne corrispondenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

6.    Il Presidente:

a)    controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b)    verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio;

c)    inizia lo spoglio delle schede. A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.

7.    Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla. Per le elezioni del Rettore, nel caso di espressione di più di una preferenza, la scheda è nulla.

8.    Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quella dei votanti.

9.    Al termine delle suddette operazioni la Commissione elettorale centrale trasmette i risultati al Rettore o, ove previsto, al Decano, per il tramite dell’Ufficio competente.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 12 – VERBALE DI SEGGIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI

1.    Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.

2.    Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.

3.    Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.    La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

2.    Per anzianità di servizio si intende:

-          per i professori di ruolo e ricercatori: l’anzianità complessiva, comprensiva dei diversi ruoli, presso le università italiane;

-          per il personale tecnico amministrativo: il servizio complessivamente prestato con contratto individuale di lavoro subordinato presso le università italiane.

            per gli assegnisti di ricerca, l’anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 14 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA

1.    Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

2.    Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama gli eletti e, decorsi i termini per eventuali ricorsi ai sensi del successivo art. 84, li nomina con proprio decreto.

3.    Per quanto riguarda l’elezione del Rettore, sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Decano procede ai sensi dell’articolo 22 regolamento generale di Ateneo.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

1.    Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

2.    Nel caso delle elezioni del Rettore trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 12 regolamento generale di Ateneo, relativamente al quorum richiesto ove sia stata presentata un’unica candidatura.

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 16 – COMPUTO DEI TERMINI

1.    Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.