Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione

TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione

Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:

a)    Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;

b)    Tassa regionale;

c)    Contributo onnicomprensivo;

d)    Indennità accessorie.

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Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA.

3. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

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Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università e ISEE per corso di dottorato

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

a)    gli studenti delle Scuole di Specializzazione che non chiedono l’ISEE per l’Università;

b)    gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

c)    gli studenti che si immatricolano in base a convenzioni che lo prevedono;

d)    gli studenti delle Scuole di Specializzazione che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l’Università  che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’art. 9.

2. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa stabilita annualmente dal CdA gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica.

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Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà a immatricolarsi e/o iscriversi all’anno accademico di riferimento.

2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.

3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un’indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L’indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.

4. I candidati stranieri, vincitori di concorso, ai quali il Collegio dei Docenti, ai sensi del Regolamento dottorati vigente, ha concesso un differimento dell’inizio della frequenza del primo anno di corso all’anno accademico successivo, saranno assoggettati al pagamento della sola prima rata.