1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:
a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
b. Tassa regionale;
c. Contributo onnicomprensivo
d. Contributo maggiorato;
e. Indennità accessorie.
1. La tassa regionale è stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all’ISEE per l’Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all’estero è fissato un importo forfettario.
3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.
1.Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
a. gli studenti che non chiedono l’ISEE per l’Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;
b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
d. gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’Art. 17.
1. Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all’anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un’indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L’indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.