Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale

TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Regolamento delle tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale

Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:

a.    Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;

b.    Tassa regionale;

c.    Contributo onnicomprensivo

d.    Contributo maggiorato;

e.    Indennità accessorie.

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Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. La tassa regionale è stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all’ISEE per l’Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all’estero è fissato un importo forfettario.

3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.

4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

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Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università

1.Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

a.    gli studenti che non chiedono l’ISEE per l’Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;

b.    gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

c.    gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;

d.    gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’Art. 17.

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Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento

1. Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all’anno accademico di riferimento.

2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA. 

3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un’indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L’indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.