Regolamento di organizzazione dell'Università degli Studi di Trieste

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO

Regolamento di organizzazione dell'Università degli Studi di Trieste

Articolo 5 – Le componenti del modello organizzativo

1.Le componenti dell'Ateneo sono le strutture dipartimentali e le strutture di servizio. Ad esse sono collegate le forme di autonomia riconosciuta dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2.Le strutture dipartimentali sono articolate in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative ed alle attività di trasferimento della conoscenza.

3.Le strutture di servizio, articolate in centri di responsabilità, sono deputate alla gestione dei servizi amministrativi e tecnici di utilità generale.

4.Le strutture di servizio al di fuori dei dipartimenti sono riunite nell’Amministrazione Centrale. 

 

 

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Articolo 6 – Modello organizzativo generale

1.I servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo possono essere gestiti come segue, nel rispetto degli standard e delle regole generali che l’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo, ha facoltà di individuare:

a. esclusivamente dalle strutture dell’Amministrazione Centrale;

b. esclusivamente dalle strutture dei Dipartimenti;

c. con modelli organizzativi di erogazione integrati in cui la gestione è ripartita tra le strutture dell’Amministrazione Centrale e le strutture dei Dipartimenti nel rispetto di standard, regole generali e di processo individuate dall’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo.

2.Le strutture di servizio si articolano in:

a. strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale e/o continuativo;

b. strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti, di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento di funzioni rilevanti di integrazione tra più strutture o di funzioni di supporto professionale o specialistico a più strutture, in ogni caso per un tempo definito ed in relazione al risultato da realizzare.

 

 

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Articolo 7 – Livelli e tipologie delle unità organizzative delle strutture di servizio

1.L’Ateneo riconosce un sistema di unità organizzative articolato su tre livelli. Le unità organizzative sono di primo, secondo e terzo livello secondo una scala decrescente, che rappresenta la complessità gestita e i livelli gerarchici presenti.

2.Le unità di primo livello possono articolarsi in unità di terzo livello, anche senza prevedere unità di secondo livello. Le unità di terzo livello non possono prevedere ulteriori articolazioni.

3.Le unità organizzative costituenti le strutture permanenti sono di staff o line:

a. unità organizzative di staff: sono unità a diretto rimando della Direzione Generale o dei vertici apicali delle unità di primo o secondo livello;

b. unità organizzative di line: sono finalizzate allo svolgimento delle principali attività gestionali o all’erogazione dei servizi.

4.Le unità organizzative costituenti le strutture temporanee sono di norma di staff, salvo che non siano costituite per attività gestionali delimitate nel tempo o erogazione di servizi temporanei. 

5.Nei Dipartimenti possono essere istituite esclusivamente unità organizzative di secondo e terzo livello. Durante la fase di prima applicazione del regolamento nei Dipartimenti possono essere istituite solo unità organizzative di terzo livello.

6.L’Ateneo può sperimentare configurazioni organizzative anche non contemplate dal presente regolamento creando unità organizzative ad hoc. Queste ultime sono unità di regola temporanee ed è necessario motivarne puntualmente la creazione basandosi su indicatori e dati oggettivi.

 

 

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Articolo 8 – Unità organizzative di staff

1.    Le unità organizzative di staff sono istituite per il perseguimento di particolari obiettivi, per il presidio di attività di natura eterogenea, anche non continuativa o temporanea, oppure caratterizzate dallo svolgimento di attività che richiedono alta specializzazione professionale.

2.    Devono svolgere attività di natura trasversale, di collegamento interfunzionale tra diverse unità organizzative o ad alto contenuto professionale e specialistico.

3.    L’incarico di responsabile delle unità di staff viene conferito, nel rispetto della regolazione vigente, in relazione al grado di autonomia e di responsabilità propri del ruolo di cui trattasi.

L’Unità di staff può sotto articolarsi in almeno due unità di terzo livello (Servizi),  nel caso in cui sia necessario specializzare diversi ambiti di attività, in ragione dell’affidamento di funzioni particolarmente diversificate e multiformi, seppure interconnesse.

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Articolo 9 – Unità organizzative di line

1.Le unità organizzative di line sono rispettivamente l’Area, il Settore, l’Ufficio.

2.L’Area è l’unità organizzativa di line di primo livello. 

L’Area è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee o interdipendenti di funzioni per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità.

E’ finalizzata alla gestione di macro processi corrispondenti all’esercizio di uno o più compiti istituzionali o ad ambiti di attività con valenza strategica.

E’ il punto di riferimento per le attività di pianificazione e controllo strategico, per la gestione le politiche finanziarie, di organizzazione e gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza, per i rapporti con le altre strutture di servizio e con le strutture dipartimentali, nonché per le responsabilità provvedimentali sui procedimenti di competenza, ai sensi della legge n. 241/1990.

L'Area non ha unità organizzative gerarchicamente sovra ordinate ed opera alle dirette dipendenze del Direttore generale.

È affidata alla responsabilità di un dirigente, che ne è responsabile e ha autonomia organizzativa e gestionale riguardo alle attività di propria competenza, nell’ambito delle direttive impartite dal Direttore generale.

3.Il Settore è l’unità organizzativa di line di secondo livello. 

Il Settore è una struttura organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell’ambito dell’unità di primo livello, per garantire la gestione di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o macro-processi amministrativo-produttivi. 

E’ caratterizzata da un insieme di attività interdipendenti, da relazioni significative sia interfunzionali che con l’ambiente esterno e dalla rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse gestite (umane, finanziarie e/o strumentali e/o tecnologiche). 

La gestione di queste attività deve comprendere almeno uno dei seguenti requisiti: il coordinamento di altre unità organizzative; la gestione di persone e risorse materiali, con riguardo all'eterogeneità, alla profondità e all’ampiezza delle competenze; il presidio di affari complessi di carattere organizzativo e gestionale. 

Il settore può sotto articolarsi in almeno due unità di terzo livello solo nel caso in cui sia necessario specializzare diversi ambiti di attività o presidi territoriali.

È il punto di riferimento per la meso-organizzazione, per le innovazioni organizzative, di servizio, di prodotto e di processo, per la programmazione ed il controllo di gestione nonché per la responsabilità procedimentali sui procedimenti di competenza, ai sensi della legge n. 241/1990. 

È affidato alla responsabilità di una posizione organizzativa complessa, in ragione del grado di autonomia e responsabilità connesse.

4.L’Ufficio è l’unità organizzativa di line di terzo livello.

L’Ufficio è una struttura organizzativa specializzata nella gestione di servizi o processi amministrativo-produttivi interdipendenti, affini o complementari nonché all’esercizio o al coordinamento di attività omogenee. 

La creazione di un ufficio deve prevedere livelli minimi di complessità che giustifichino la creazione di una unità organizzativa differenziata rispetto a quella sovra ordinata.

L’ufficio è il punto di riferimento per la micro-organizzazione, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi nonché per la responsabilità istruttorie sui procedimenti di competenza, ai sensi della legge n. 241/1990.

L’ufficio è caratterizzato da responsabilità di prodotto e di risultato.

È affidato alla responsabilità di una posizione organizzativa.

 
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Articolo 10 - Regole per la progettazione e l’istituzione delle unità organizzative

1.    La progettazione e l’istituzione di unità organizzative di cui all’articolo precedente devono prevedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a. l’esistenza di un obbligo normativo relativo all’istituzione dell’unità organizzativa a presidio di determinate attività. L’obbligo può essere attuato anche mediante l’individuazione di un presidio organizzativo definito e riconoscibile.

b. la necessità di soddisfare bisogni, erogare servizi, gestire risorse, attività, processi, progetti per il raggiungimento di un risultato specifico che è possibile presidiare in modo efficace, efficiente, economico con l’istituzione di un’unità organizzativa.

2.    Le unità organizzative devono rispettare le seguenti regole di base:

a. il responsabile è individuato con atto formale.

b. le attività presidiate dalle unità organizzative devono essere caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, interdipendenza o affinità tecnica;

c. le attività presidiate devono possedere livelli di complessità e volumi minimi misurati sulla base di indicatori prestabiliti;

d. l’attivazione delle unità organizzative presuppone un numero minimo di unità di personale formalmente assegnate, con professionalità coerenti rispetto alle attività presidiate, risorse, tecnologie e spazi sufficienti;

e. il numero di persone assegnate all’unità organizzativa può scendere sotto la soglia minima, di cui all’allegato 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Trascorsi dodici mesi senza che sia stato ripristinato il numero minimo, le competenze attribuite all’unità organizzativa confluiscono nell’unità immediatamente superiore o in capo al dirigente ed essa viene disattivata;

f. non è possibile articolare una unità organizzativa in una sola unità organizzativa subordinata;

g. non possono essere istituite due unità organizzative cui corrispondono gli stessi ambiti di responsabilità;

h. il nome dell’unità organizzativa deve indicare la tipologia di unità tra quelle specificate nel presente regolamento. Il nome proprio dell'unità deve descriverne sinteticamente la missione.

3.    L’istituzione di unità organizzative avviene con specifico atto di organizzazione ove sono esplicitate le scelte organizzative ispirate ai principi e criteri di cui al presente regolamento. Gli atti di organizzazione devono inoltre indicare la missione delle unità organizzative, i servizi da erogare, le risorse umane assegnate, il volume e la complessità delle attività gestite risultanti dalla rilevazione di dati oggettivi.

4.    In prima applicazione l’istituzione delle unità organizzative avviene sulla base di un’analisi organizzativa condivisa con i responsabili delle strutture pre-esistenti, condotta con riferimento ai processi ed ai servizi da erogare.

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Articolo 11 - Direzione Generale

1.    La direzione unitaria dell’assetto organizzativo è assicurata dal Direttore generale che sovrintende al funzionamento complessivo dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità di gestione. Questi svolge l’attività di direzione, di vigilanza e di controllo, assicurando l’attuazione degli indirizzi generali definiti dagli organi di governo dell’Ateneo.

2.    Le strutture di livello dirigenziale rispondono al Direttore Generale della gestione svolta, degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.

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Articolo 12 – I servizi dell’Amministrazione Centrale

1.L’Amministrazione Centrale presidia, regola e standardizza i servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo e gestisce i servizi a supporto della didattica e della ricerca di carattere generale e di natura trasversale.

2.I servizi dell’Amministrazione Centrale possono articolarsi in tre livelli che coincidono con quelli dell’art. 7 del presente regolamento e ne seguono le regole. Il primo livello coincide con le aree dirigenziali. 

3.Le unità organizzative di primo livello dell’Amministrazione Centrale sono differenziate per funzione e rispondono al Direttore generale.

4.Lo Staff del Rettore e Direttore generale è l’insieme di unità organizzative di secondo e terzo livello a supporto del Rettore, dei Prorettori e del Direttore generale. A queste unità si applicano le regole dell’art. 8 del presente regolamento.

 
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Articolo 13 - I servizi dei Dipartimenti

1.I servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti si articolano in unità organizzative permanenti di terzo livello secondo i seguenti ambiti:

a. Servizi amministrativi: attività di presidio della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;

b. Servizi per la didattica e gli studenti: attività di supporto alla programmazione e progettazione dell’offerta formativa nonché alla sua erogazione, anche nei confronti degli studenti;

c. Servizi tecnici di laboratorio: attività a presidio dei servizi tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca

2.Il presidio di tali servizi può essere assicurato, qualora se ne ravvisi l’opportunità, anche da un’unità organizzativa costituita a livello interdipartimentale. ovvero nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione centrale.

3.Per il dipartimento di area medica, in ragione della inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza ivi svolte, possono essere individuati modelli organizzativi ad hoc, finalizzati a consentire una più efficace ed efficiente organizzazione delle risorse.

4.In via transitoria, il CLA – Centro linguistico di Ateneo è disciplinato dal vigente Regolamento, che dispone in ordine alla sua gestione amministrativo-contabile a cura del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione. La collocazione organizzativa sarà oggetto di revisione, con conseguente adeguamento, laddove necessario, della regolamentazione vigente.