Regolamento didattico di Ateneo

Art. 15 - Dottorati di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il programma degli studi, la durata, l’eventuale articolazione in crediti, le modalità di accesso, lo svolgimento della prova finale e di conseguimento del titolo.

2. Il Regolamento può altresì prevedere l’attivazione di Dottorati in collaborazione con altre Università e con altri soggetti pubblici o privati, stabilendone i requisiti e le modalità.
3. Possono essere attivati Dottorati di ricerca in base ad accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale.