Regolamento didattico di Ateneo

Art. 13 - Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)

1.L’Ateneo può istituire e attivare Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in conformità al DM 249/2010.
2.Gli accessi ai Corsi di tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo quanto previsto annualmente con decreto ministeriale.
3.I Corsi di tirocinio sono articolati in attività corrispondenti a complessivi 60 crediti. A conclusione del Corso, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella rispettiva classe.

4.Il Corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione tra più Dipartimenti o tra più Atenei