Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale o dal recesso di una delle parti nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. In particolare, in caso di annullamento, totale o parziale, degli atti della procedura selettiva da parte dell’autorità giudiziaria, l’Ateneo accerta e dichiara l’assenza di un valido vincolo contrattuale, in ragione della nullità del rapporto.
2. Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all’Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all’ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:
- opzione per l’ufficio di professore universitario di ruolo;
- assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l’interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall’interessato sotto la propria responsabilità.