Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 11 – Proroga del contratto stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a)

1. La proroga del contratto di lavoro appartenente alla tipologia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), viene chiesta al Rettore dal Dipartimento di afferenza del ricercatore, previo accertamento della disponibilità di bilancio e acquisito il consenso dell’interessato.
2. La proroga viene chiesta nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto ed è motivata con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato, da un’apposita commissione, nominata dal Rettore. Per la composizione si applicano le norme di cui all’art. 6 del presente regolamento, salvo che quelle sul sorteggio.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.
5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto la proroga del contratto.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.