Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 8 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l’emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato per la medesima tipologia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.
4. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di mancato riconoscimento del titolo estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 4, oppure in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo settore e per le stesse specifiche funzioni.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il termine di cui all’art. 9, comma 1, secondo periodo, decorre dall’atto che attesta il verificarsi della condizione.