1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l’emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato per la medesima tipologia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.
4. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata soltanto in caso di mancato conseguimento dell’equivalenza o equipollenza del titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 4, oppure in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto.