Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 - Oggetto del rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l’Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure selettive indette ai sensi del presente regolamento mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. Lo svolgimento di attività assistenziale viene regolato, per i settori scientifici interessati, da specifici accordi tra l’Ente convenzionato e l’Università degli Studi di Trieste.
3. Il contratto di lavoro può avere le seguenti tipologie:
a) contratto di durata triennale (RTDa), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 11;
b) contratto di durata triennale (RTDb), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
c) contratto di durata complessiva di sei anni (RTT), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1.
4. I contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. La modifica del regime di impegno è disciplinata dall’art. 9, comma 6-bis. I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo adottato in materia.
5. Ai sensi dell’articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022), la durata complessiva dei rapporti instaurati con i ricercatori a tempo determinato di tipo a e b ai sensi del presente regolamento e con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022), intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dal predetto art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010 , non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:
- le norme del codice civile;
- le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell’Università degli Studi di Trieste.