Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione Centrale

Capo 9 - L'Albo Ufficiale

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Art. 57 - Istituzione dell’Albo Ufficiale

1. È istituito l’Albo Ufficiale dell’Amministrazione centrale (Albo).
2. Il repertorio dell’Albo è associato al protocollo unico dell’Amministrazione centrale.

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Art. 58 - Compiti e gestione

1. L’Albo ha il compito di gestire e tutelare la pubblicazione legale di documenti per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza giuridico – probatoria certa a chiunque ne abbia interesse.
2. La gestione e la tenuta dell’Albo è affidata all’Archivio Generale di Ateneo.

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Art. 59 - Altre tipologie di informazione e comunicazione

1. Al fine di garantire la piú ampia conoscenza dei documenti, il responsabile della UOR o del procedimento amministrativo assicura in ogni caso un’attività di informazione e comunicazione attraverso l’affissione di documenti alla bacheca dell’ufficio o della struttura, la diffusione per via telematica, etc.

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Art. 60 - Modalità di pubblicazione

1. La pubblicazione all’Albo, contestuale alla registrazione a repertorio, è effettuata entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del documento.
2. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Qualora l’ultimo giorno di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la durata dell’affissione all’albo si intende prorogata al primo giorno lavorativo utile.

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Art. 61 - Durata della pubblicazione

1. A fine di garantire l’effettiva conoscenza da parte di terzi, di norma, la durata della pubblicazione non può essere inferiore ai quindici giorni né superiore ai sessanta, salvo quanto altrimenti previsto in specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari.
2. L’indicazione della durata della pubblicazione è specificata, a cura del responsabile della UOR richiedente, nel modello di cui al comma 1 del successivo art. 62.

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Art. 62 - Adempimenti e referta di pubblicazione

1. La richiesta di pubblicazione del documento avviene tramite un modello prestampato, al quale vanno allegati due originali del documento da pubblicare.
2. Effettuata regolarmente la pubblicazione, un originale del documento va restituito alla UOR richiedente, con annessa referta firmata dal responsabile del servizio, l’altro originale va conservato nel repertorio dell’Albo.
3. La referta, ossia la dichiarazione di regolare pubblicazione, indica la data di pubblicazione ed il numero di registrazione a repertorio, nonché la durata della pubblicazione stessa.

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Art. 63 - Il repertorio dell’Albo Ufficiale

1. Il complesso dei documenti registrati all’Albo costituisce una serie archivistica corredata da un proprio repertorio.
2. Il repertorio è annuale: si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il mese di gennaio va stampato il repertorio dell’Albo relativo all’anno precedente e conservato nell’archivio di deposito assieme al complesso dei documenti registrati in quell’anno.

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Art. 64 - Elementi obbligatori della registrazione

1. Gli elementi obbligatori della registrazione nel Repertorio dell’Albo sono i seguenti:
a) numero di registrazione a repertorio;
b) data di registrazione a repertorio (data di pubblicazione);
c) data di avvenuta pubblicazione (data di restituzione);
d) denominazione del richiedente;
e) oggetto del documento;
f) numero degli allegati;
g) descrizione degli allegati.

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Art. 65 - Pubblicazione di documenti della medesima tipologia

1. Qualora venga richiesta la pubblicazione di tre o piú documenti della medesima tipologia, deve essere allegato un elenco riepilogativo in duplice copia; tale elenco è pubblicato all’Albo, con l’indicazione che il documento completo è consultabile presso l’Archivio Generale di Ateneo.

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Art. 66 - Accesso e rilascio copie

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, di copia del documento pubblicato, indicando gli estremi del documento o degli elementi che ne consentano l’individuazione.
2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento, fotoriproduzione, oppure con altra modalità idonea concordata con il richiedente e fatto salvo il diritto di copia.

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Art. 67 - Annullamento di una registrazione

1 È consentito l’annullamento di una registrazione, a seguito di motivata richiesta da parte del responsabile della UOR che ne ha richiesto la pubblicazione.
2 La registrazione verrà annullata mediante apposizione della dicitura “Annullato” in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza ed indicando la data di annullamento, il nome o codice dell’operatore e gli estremi della richiesta.
3 Il documento pubblicato va immediatamente marcato con la dicitura “Annullato”, posta in maniera ben visibile e lasciato nel medesimo luogo fino alla scadenza dei termini di pubblicazione previsti.
4 Non è ammessa la formula “Errata-corrige”; qualora si riscontrassero errori nel documento pubblicato, si deve procedere ad una nuova pubblicazione, annullando contestualmente il documento errato.