Servizio Bibliotecario di Ateneo - SBA

Capo 7 - Prestito libri

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Art. 24 - Concessione del prestito

È concesso il prestito dei libri a condizione che il prestito non sia di svantaggio per altri studiosi o che il materiale richiesto sia per propria natura escluso dal prestito.
La richiesta di prestito va presentata con il rispetto anche delle modalità previste dall'art.22, commi 1. e 2.

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Art. 25 - Durata del prestito

La durata del prestito non è superiore ad un mese e può essere ridotta qualora lo esigano motivi particolari.
Non è consentito prendere in prestito più di tre opere contemporaneamente. Allo scadere del termine, il prestito può essere rinnovato a condizione che, nel frattempo, l'opera non sia già stata prenotata da altri.
È vietato dare in uso ad altre persone il materiale ottenuto in prestito. In caso di smarrimento o deterioramento del materiale preso a prestito, l'utente ne è ritenuto personalmente responsabile. Per ritardi nella restituzione o eventuali smarrimenti sono previste sanzioni che vanno dall'esclusione temporanea o permanente dal prestito fino alla pena pecuniaria.

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Art. 26 - Casi di esclusioni dal servizio di prestito

Sono di regola esclusi dal prestito:
a) i libri donati ai Settori sotto tale condizione;
b) i libri rari o di molto valore;
c) le opere di consultazione;
d) le pubblicazioni periodiche;
e) le opere ottenute tramite il servizio di prestito nazionale ed internazionale;
f) il materiale non librario.
I Direttori dei Settori possono derogare a quanto previsto dal comma 1 soltanto per particolari motivi di studio e quando i richiedenti offrono sicure garanzie, riducendo al minimo tempo possibile la durata del prestito.