Prestazioni a pagamento

Art. 10

All'Università è riservata la quota dell' 1% degli utili per la copertura delle spese di carattere generale, sostenute dall'Università stessa.
Le entrate derivanti da costi di personale per lavoro ordinario addebitati ai committenti verranno assegnate alle Strutture che hanno effettuato le relative prestazioni, a supporto delle Strutture stesse.