Generale di Ateneo

Capo 9 - Strutture didattiche / Facoltà

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Art. 21 - Preside di Facoltà

La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 22 - Consiglio di Facoltà

I Consigli di Facoltà in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con i ricercatori, con la rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione, e con una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo comunque non superiore a quella degli studenti.
Entro il 30 settembre 1997, i Consigli di Facoltà nella nuova composizione statutaria, devono deliberare la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti a Statuto. L'elettorato attivo e passivo ai fini della partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è determinato dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso non può essere computato nell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti, nonchè alle Biblioteche di Facoltà essendo assegnato quest'ultimo personale al Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà saranno incluse nel presente regolamento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Senato Accademico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 dello Statuto e delle vigenti norme di legge in materia, anche ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino regolamenti di Facoltà.

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Art. 23 - Consigli dei corsi di studio

Entro il 30 settembre 1997 i Consigli di Corso di laurea in carica, in quanto non più previsti dallo Statuto, sono sciolti. Contemporaneamente cessano dalla carica i Presidenti di Corso di laurea. Lo scioglimento opera anche nei casi in cui la Facoltà non abbia nel frattempo deliberato la costituzione dei Consigli di corso di studio.
I Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati e restano in carica comunque non oltre il termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli di Corso di laurea secondo quanto previsto dal comma precedente.
Per ogni corso di studio i Consigli di Facoltà in carica possono deliberare entro il termine di cui al comma precedente, ed anche successivamente, la costituzione di un Consiglio di corso di studio con almeno tre professori di ruolo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.
La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonchè la durata dei mandati dei Consigli dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

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Art. 24 - Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento

Entro il 30 giugno 1997 le Facoltà interessate propongono le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento post-lauream da istituire con decreto del Rettore per l'anno accademico 1997/98, previa delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della costituzione dei Consigli delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento post-lauream, i Consigli delle Facoltà interessate approvano i regolamenti con cui sono definite le modalità di elezione di una rappresentanza degli iscritti nei Consigli di cui fanno parte di diritto tutti i titolari degli insegnamenti impartiti.
Con i regolamenti di cui al comma precedente, i Consigli delle Facoltà interessate definiscono le modalità di elezione e la durata in carica del Direttore della scuola di specializzazione e del corso di perfezionamento post-lauream, che deve essere eletto dal Consiglio della scuola o del corso fra i professori di ruolo che ne fanno parte.