Generale di Ateneo

Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO

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Art. 14 - Strutture scientifiche/afferenze

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i professori ed i ricercatori devono afferire ad un Dipartimento od, in via transitoria, ad un Istituto dell'università.
Sui casi irrisolti, sentiti i Dipartimenti ed Istituti interessati, delibera il Senato Accademico, sulla base dell'attività di ricerca dichiarata dal singolo professore e ricercatore, nonchè del settore scientifico-disciplinare in cui l'interessato risulta inquadrato.
La richiesta di afferenza ad una diversa struttura scientifica da parte del singolo professore e ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve esseere accettata dalla struttura diversa, sentita la struttura di appartenenza. In caso di contenzioso, si applica il comma precedente.
Tutte le afferenze e loro successive modifiche devono essere comunicate all'Amministrazione universitaria a cura del Direttore della struttura cui l'interessato afferisce.
La mancata afferenza ad una struttura scientifica dell'università da parte del singolo professore e ricercatore preclude all'interessato la possibilità che vengano assunti da parte di alcun Direttore di struttura, comunque denominata, impegni di spesa su finanziamenti per l'attività di ricerca scientifica di cui il singolo professore o ricercatore sia titolare. L'interessato non può inoltre essere computato nella ripartizione di finanziamenti sul bilancio universitario nel cui ambito l'afferenza sia assunta quale criterio generale o parziale. Tale preclusione opera anche nei casi in cui la gestione amministrativo-contabile risulti affidata, per conto di strutture scientifiche, a centri di servizio comunque denominati.
In tema di afferenza transitoria agli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 dello Statuto e quelle contenute nel presente regolamento che disciplinano il riassorbimento di dette strutture.

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Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

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Art. 15 - Direttori di Dipartimento

In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di Dipartimento, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto, non siano già state espletate le elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento il cui mandato elettivo sia scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, i Consigli di Dipartimento devono provvedere al rinnovo dei Direttori scaduti sulla base dei regolamenti vigenti.

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Art. 16 - Consigli e Giunte di Dipartimento

Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscitti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione, degli studenti iscritti ai corsi di studio e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.
I Consigli di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 1997, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.
Le Giunte di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento dei Consigli di Dipartimento nella nuova composizione, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.

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Art. 17 - Dipartimenti Universitari clinici

L'istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l'assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento, è approvata dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
I Dipartimenti Universitari Clinici operano, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, come previsto da protocolli d'intesa tra Università, Regione Friuli Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti, stipulati a seguito dell' approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un'interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell'Ateneo, in particolare con quella assistenziale, attraverso la previsione di Dipartimenti misti. Tali interazioni funzionali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il parere obbligatorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Senato Accademico.

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Capo 7 - Strutture scientifiche / Istituti

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Art. 18 - Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto

I Direttori d'Istituto, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, restando in carica per il triennio accademico 1996/99 e comunque non oltre i termini stabiliti per il riassorbimento degli Istituti secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto.

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Art. 19 - Disattivazione degli Istituti

Gli Istituti per i quali, all'entrata in vigore dello Statuto, è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.
Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui all'art. 88 del D.P.R. 382/80 a seguito di processo di aggregazione dipartimentale, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti sulla base di un piano programmatico approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio delle Strutture Scientifiche.
Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità. In materia di afferenza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.
Nell'ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche operative.

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Capo 8 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

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Art. 20 - Istituzione e funzionamento

Con l'entrata in vigore dello Statuto il Rettore, con proprio decreto. provvede ad istituire e ad insediare il Consiglio delle Strutture Scientifiche. Col medesimo decreto viene approvato l'elenco delle strutture scientifiche aventi titolo ad essere rappresentate nel Consiglio tramite i Direttori delle stesse. L'elenco viene aggiornato con successivi decreti rettorali al variare delle strutture scientifiche dell'Ateneo.
Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche.
Non hanno titolo a fare parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche i Direttori degli Istituti di cui è prevista la disattivazione per effetto dell'attivazione di Dipartimenti già istituiti.
Il Consiglio delle Strutture Scientifiche elegge il Presidente ed il Segretario a maggioranza relativa.
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio delle Strutture Scientifiche restano in carica per un triennio accademico. Devono essere sostituiti anticipatamente qualora non abbiano più titolo a far parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche in quanto cessati dalla carica di Direttore di struttura scientifica.
Al Presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze del collegio che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere sottoposti all'approvazione del collegio nella prima seduta utile successiva.
I pareri e le proposte emessi dal Consiglio delle Strutture Scientifiche a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario, nonchè il riferimento all'adunanza del Consiglio con l'indicazione dei presenti. I pareri e le proposte sono trasmessi, a cura del Segretario dell'organo, agli organi ed agli uffici competenti.
Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze (personale tecnico-amministrativo; iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione; studenti iscritti ai corsi di studio) e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento, in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.
Entro il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve designare il rappresentante delle strutture scientifiche in Consiglio di Amministrazione che sarà insediato nell'organo in base alla nuova composizione statutaria unitamente agli altri membri elettivi.

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Capo 9 - Strutture didattiche / Facoltà

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Art. 21 - Preside di Facoltà

La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 22 - Consiglio di Facoltà

I Consigli di Facoltà in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con i ricercatori, con la rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione, e con una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo comunque non superiore a quella degli studenti.
Entro il 30 settembre 1997, i Consigli di Facoltà nella nuova composizione statutaria, devono deliberare la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti a Statuto. L'elettorato attivo e passivo ai fini della partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è determinato dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso non può essere computato nell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti, nonchè alle Biblioteche di Facoltà essendo assegnato quest'ultimo personale al Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà saranno incluse nel presente regolamento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Senato Accademico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 dello Statuto e delle vigenti norme di legge in materia, anche ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino regolamenti di Facoltà.

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Art. 23 - Consigli dei corsi di studio

Entro il 30 settembre 1997 i Consigli di Corso di laurea in carica, in quanto non più previsti dallo Statuto, sono sciolti. Contemporaneamente cessano dalla carica i Presidenti di Corso di laurea. Lo scioglimento opera anche nei casi in cui la Facoltà non abbia nel frattempo deliberato la costituzione dei Consigli di corso di studio.
I Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati e restano in carica comunque non oltre il termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli di Corso di laurea secondo quanto previsto dal comma precedente.
Per ogni corso di studio i Consigli di Facoltà in carica possono deliberare entro il termine di cui al comma precedente, ed anche successivamente, la costituzione di un Consiglio di corso di studio con almeno tre professori di ruolo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.
La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonchè la durata dei mandati dei Consigli dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

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Art. 24 - Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento

Entro il 30 giugno 1997 le Facoltà interessate propongono le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento post-lauream da istituire con decreto del Rettore per l'anno accademico 1997/98, previa delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della costituzione dei Consigli delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento post-lauream, i Consigli delle Facoltà interessate approvano i regolamenti con cui sono definite le modalità di elezione di una rappresentanza degli iscritti nei Consigli di cui fanno parte di diritto tutti i titolari degli insegnamenti impartiti.
Con i regolamenti di cui al comma precedente, i Consigli delle Facoltà interessate definiscono le modalità di elezione e la durata in carica del Direttore della scuola di specializzazione e del corso di perfezionamento post-lauream, che deve essere eletto dal Consiglio della scuola o del corso fra i professori di ruolo che ne fanno parte.

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Capo 10 - Strutture di servizio

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Art. 25 - Centri di spesa autonomi

L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Oltre ai Dipartimenti, con l'entrata in vigore del presente regolamento risultano attivate le seguenti strutture di servizio quali centri di spesa autonomi:
1. Amministrazione centrale, strutturalmente articolata;
2. Centro interdipartimentale servizi Centro di Calcolo;
3. Centro interdipartimentale servizi polivalenti;
4. Servizio bibliotecario di Ateneo;
5. Centro servizi della Facoltà di Economia;
6. Centro servizi del Polo Goriziano;
7. Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.
La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, è affidata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a centri di servizio quali centri di spesa autonomi.