I. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si fa rinvio alle norme della legge e del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, se e in quanto applicabili.
I. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.
I. Tutta la documentazione cartacea di interesse del presente regolamento potrà essere resa tramite sistemi informatici e telematici secondo la specifica normativa in vigore.
I. Eventuali disposizioni integrative del presente regolamento e adeguamenti alle esigenze dell'Ateneo saranno approvati con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 6, IX comma, della L.9.5.1989, n. 168.
I. Le norme relative alla contabilità economica entreranno in vigore a far data dall’1.1.2001.