Amministrazione, finanza e contabilità

Titolo 4 - GESTIONE DEI CENTRI DI SPESA NON AUTONOMI

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Art. 90 - Ambito di applicazione

I. Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo i centri e servizi non costituiti in Centri di spesa autonomi.

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Art. 91 - Gestione del fondo per piccole spese

I. Per l’effettuazione delle piccole spese in contanti, il Direttore del Centro di spesa non autonomo, può disporre di un fondo non superiore a Euro 516,46.-, reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

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Art. 92 - Direttore del Centro di Spesa Non Autonomo (CSNA)

I. Il Direttore del CSNA è responsabile della gestione amministrativa e contabile dello stesso.

II. Il Direttore fornisce per quanto di sua competenza, entro il 30 settembre, gli elementi per la stesura del bilancio preventivo del Centro di appartenenza e redige, entro il 1 marzo, una relazione che dia conto dei risultati della gestione.
III. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nello stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti.
IV. Il Direttore designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

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Art. 93 - Consegnatario dei beni

I. Il Direttore del CSNA è consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali del Centro stesso.

II. I Direttori consegnatari di automezzi rispondono dell’uso di essi con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 59 del presente regolamento.

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Art. 94 - Disponibilità dei fondi

I. I CSNA possono disporre dei fondi specificatamente destinati alla loro attività o in applicazione di disposizioni di legge o a seguito di deliberazioni del CdA.

II. E' fatto in ogni caso divieto ai CSNA di ricevere fondi, se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo.

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Art. 95 - Spese dei CSNA

I. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

II. Ai CSNA è fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei propri appartenenti.
III. Il Direttore del CSNA è competente a porre in essere i contratti necessari per l’utilizzo delle risorse assegnate al centro, nei modi previsti dall’art.102 IX comma del presente regolamento.

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Art. 96 - Registrazione degli impegni e forniture

I. L’assunzione degli impegni di spesa è subordinata al rispetto delle norme di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

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Art. 97 - Documenti di spesa

I. Le fatture, note, conti e consimili documenti sono vistati dal Direttore del CSNA ai fini anche dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

II. Nel caso di acquisto di beni mobili inventariabili, dal documento di spesa, o da idoneo documento ad esso allegato, deve risultare l’avvenuta inventariazione del bene. Si prescinde dalla contestualità di detta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione di periodici o di altro materiale bibliografico.

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Art. 98 - Avanzi di gestione

I. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi dei CSNA costituiscono economie di gestione del bilancio cui i Centri afferiscono.

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Art. 99 - Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca

I. Per quanto concerne la disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento e per quelli derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza, si applicano ai CSNA le disposizioni del regolamento per i proventi derivanti dalle prestazioni in conto terzi.