Amministrazione, finanza e contabilità

Capo 9 - Individuazione delle tiplogie e della competenza alla stipulazione ed approvazione di contratti

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Art. 62 - Norme generali

I. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede ordinariamente, mediante trattativa privata previa acquisizione di una pluralità di offerte, entro i limiti indicati dall’art. 79 comma I punti 6 e 7 del presente regolamento.

II. Oltre detti limiti si provvede, ai sensi del Capo X del presente Titolo, con contratti preceduti da apposite gare aventi la forma del pubblico incanto o della licitazione privata nell’ambito di applicazione delle specifiche norme comunitarie e di recepimento. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso o alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.
III. Ai lavori manutentori del patrimonio esistente si provvede altresì, mediante trattativa privata, ai sensi del succitato art.79 comma I, punti 6 e 7, purché essi identifichino le seguenti fattispecie di interventi:
1. di manutenzione ordinaria: per quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria : per quelli inerenti le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, superare barriere architettoniche e realizzare volumi tecnici, sempre che non comportino alterazione dei volumi e delle superfici degli edifici.
IV. E’ ammesso il ricorso, ai sensi dell’articolo 87 che segue, alla esecuzione dei lavori in economia esclusivamente nei casi di dichiarata ed indifferibile urgenza, formalmente attestata dal responsabile della competente struttura, quando il ritardo nell’intervento, determinato dall’indugio dell’espletamento delle procedure ordinarie, possa compromettere l’efficienza e la funzionalità delle strutture stesse e degli impianti tecnologici o possa costituire pericolo per cose e persone.
V. Per i lavori di cui al comma III sub 1. del presente articolo, per le forniture e per i servizi in genere è ammesso, ai fini di assicurare l’efficienza e la funzionalità delle strutture ed impianti tecnologici, il ricorso al sistema delle spese in economia, ai sensi del successivo art. 86 ed entro i limiti di spesa ivi indicati.

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Art. 63 - Edilizia universitaria

I. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comunque tipologicamente denominata, è soggetta alla disciplina di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/94 e successive modifiche e integrazioni.

II. La realizzazione è inoltre, in via generale, subordinata:
a) all’inserimento in un Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario;
b) all’inclusione nel Piano Triennale di attuazione, il cui contenuto si identifica quale estrapolazione dal Programma Generale di cui al punto a) che precede;
c) alla collocazione delle opere nell’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.

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Art. 64 - Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario

I. Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario, di cui al comma II lettera a) dell’art.63, costituisce il principale documento programmatico finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia universitaria.

II. Esso viene motivatamente proposto agli organi competenti per la sua approvazione, attraverso un documento avente contenuto di ‘Progetto di Programma’, da una Commissione composta da un numero di componenti designati in numero paritetico dal CdA e dal Senato Accademico.
III. La commissione ha carattere permanente ed i suoi componenti durano in carica per un triennio.
IV. La commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
V. La competenza della commissione è esclusivamente propositiva , mentre i pareri ad essa richiesti su argomenti specifici, hanno carattere meramente consultivo.
VI. La competenza alla approvazione del Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.

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Art. 65 - Il Programma Triennale

I. Il Programma Triennale di cui alla lettera b) comma II dell’art.63, sarà, ai sensi del comma 1 dell’art.17 della legge 109/94 – predisposto e motivatamente proposto dal Dirigente responsabile per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.14 comma 2, ultimo periodo, della legge 109/94.

II. Esso andrà preliminarmente assoggettato a parere consultivo da parte della Commissione di cui all’art.64, e successivamente inoltrato al CdA competente alla sua approvazione contestualmente alla presentazione del Progetto di Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario.
III. Il Programma Triennale costituisce documento programmatorio e pianificatorio attuativo degli interventi –estrapolati dal Programma Generale di cui all’art.64 – da realizzare nell’arco del triennio. Nei suoi contenuti viene presentato agli organi competenti all’approvazione, nella forma di “Progetto di Programma Triennale”. La competenza all’approvazione del Programma Triennale spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.
IV. Il Programma Triennale dovrà contenere –quale allegato- l’indicazione delle opere che possono essere incluse nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.

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Art. 66 - Adozione ed approvazione dei Programmi Generale e Triennale

I. Il Programma Generale di cui all’art.64, unitamente al Programma Triennale di cui all’art.65, vengono approvati dal CdA e resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Università per almeno 60 giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sui programmi osservazioni o proposte, sulle quali il Consiglio di amministrazione si pronuncia. Trascorso detto termine, entrambi i programmi saranno approvati in via definitiva dal CdA.

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Art. 67 - Attività propedeutiche alla formazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. Esaurito l’iter di cui all’art.66, l’Università attiva –ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni- le procedure finalizzate a dotare le opere di cui all’elenco dei lavori allegato al Piani Triennale approvato, del livello di progettazione preliminare di cui al comma 3 dell’art.16 della legge 109/94.

II. La competenza all’espletamento di tali procedure è del Dirigente di cui al’art.17, comma 1 legge 109/94.
III. La competenza all’approvazione dei progetti preliminari di cui sopra spetta al CdA.

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Art. 68 - L'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. L’elenco dei lavori da realizzare nell’anno viene da ultimo definito dal CdA sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili, ai sensi del comma 9 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

II. Esso viene approvato in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.
III. Con la medesima deliberazione il CdA autorizza, in via generale, l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.

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Art. 69 - Esecuzione delle opere di cui all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’art.68, rientrano nelle specifiche competenze del Dirigente responsabile, fermo restando che al CdA rimane la competenza in ordine all’approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi del comma 4 dell’art.16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, quale conferma- riferita ad ogni singolo intervento- del proprio provvedimento dichiarativo della volontà di contrattare assunto ai sensi dell’art. 68 che precede. Conseguentemente, tutti gli atti di gestione del processo esecutivo delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, residuali alla competenza del CdA, come sopra precisata, sono di competenza del Dirigente.

II. Qualsiasi modifica o aggiornamento dei Programmi di cui agli artt.64 e 65 che precedono, così come qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sono –ai sensi del comma 2 dell’art.14 ultimo periodo, legge 109/94- di competenza esclusiva del CdA.
III. Il Direttore amministrativo relaziona con cadenza semestrale al CdA sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno. Contestualmente relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza. Il Direttore amministrativo relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti o modifiche, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno che ai Programmi Generale e Triennale.

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Art. 70 - Contratti, convenzioni ed atti riservati al CdA

I. Sono di competenza del CdA i contratti, le convenzioni e gli atti posti in essere per:

· assumere mutui e finanziamenti;
· costituire ipoteche e comunque prestare garanzie reali od obbligatorie;
· transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
· vendere, permutare ed acquistare immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
· stipulare contratti di leasing immobiliare;
· locare e concedere in uso immobili;
· consentire l’uso del marchio, cedere brevetti, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
· partecipare alla costituzione di Società commerciali e consorzi, acquistare o dismettere partecipazioni; formulare gli indirizzi programmatici generali relativi agli enti partecipati, deliberare, nelle materie di cui agli artt.2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell’Università, da manifestare nelle sedi deliberative degli enti nei quali l’Università detiene direttamente partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale o del fondo consortile;
· associarsi in partecipazione;
· costituire Consorzi o Centri di cui all’art.119 del presente Regolamento;
· partecipare a Consorzi ed a società di ricerca purché la partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazioni di opera scientifica e sia conforme alla legge 9/12/1985 n.705, art.13 (integrativa del DPR 11/07/1980 n.882,con l’art.91 bis);
· affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università e Centri autonomi;
· negoziare valori mobiliari;
· conferire procura per agire e resistere in giudizio;
· accettare eredità, legati e liberalità.

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Art. 71 - Limiti di partecipazione a società commerciali

I. L’Università, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni nel rispetto della legislazione vigente.
II. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I è subordinata al rispetto della limitazione del concorso dell’Università nel ripiano delle eventuali perdite alla quota di partecipazione, comunque costituita.
III. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I può essere costituita anche dal comodato di beni, mezzi o strutture nonché da prestazioni di opera scientifica.
IV. Il Direttore Amministrativo tiene un elenco dei soggetti pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati e ne rende possibile la consultazione.

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Art. 72 - Associazione in partecipazione

I. L’Università può stipulare contratti di associazione in partecipazione, purché, a fronte del proprio apporto, pattuisca la cointeressenza agli utili di impresa senza partecipazione alle perdite (artt.2549 e 2554 CC).