Amministrazione, finanza e contabilità

Art. 25 - Liquidazione della spesa

I. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione o loro delegati, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art.27, della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.