Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 65 - Documentazione con strumenti informatici e telematici

1. Tutta la documentazione cartacea di interesse del presente regolamento può essere resa tramite sistemi informatici e telematici secondo la specifica normativa in vigore.

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Art. 66 - Limiti di valore

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono ritenersi al netto dell’IVA e possono essere aggiornati con delibere del Consiglio di amministrazione.

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Art. 67 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, ai sensi dell’articolo 5 Statuto.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all’atto di avvio delle procedure medesime.
4. I Manuali di cui all’articolo 8 sono approvati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

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Art. 68 - Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti comunitarie, nazionali e regionali disciplinanti le materie oggetto del regolamento.