Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 47 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria, su beni propri o di terzi, è soggetta alla normativa statale e regionale vigente, nei rispettivi ambiti.
2. La realizzazione è, inoltre, subordinata:

a. all’inclusione nel Programma Triennale di attuazione;
b. alla collocazione delle opere nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.