Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE

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Art. 41 - Principi generali

1. L’Università, quale istituzione dotata di personalità giuridica, è unico centro d’imputazione degli effetti giuridici dell’attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato, nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale relativa agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni dei regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’acquisto di forniture e servizi avviene nel rispetto delle norme che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.

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Art. 42 - Spese in economia

1. E’ ammesso il ricorso alle spese in economia secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.

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Art. 43 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta e obiettiva esigenza dell’Università, in rapporto alle proprie finalità istituzionali, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei; esse devono corrispondere all’intento di richiamare sull’attività dell’Ateneo l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati.
2. Le spese di rappresentanza ammissibili, i limiti e i criteri di erogazione delle stesse, sono individuati con apposito regolamento.

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Art. 44 - Uso della carta di credito

1. E’ consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi, da parte delle unità organizzative di primo livello. L’autorizzazione al rilascio della carta di credito è data dal Direttore generale previa richiesta motivata degli utenti.
2. L’uso è, in ogni caso, limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore generale, i responsabili delle strutture di livello dirigenziale, i direttori di dipartimento.
3. Le modalità di fruizione sono definite da apposito regolamento.

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Art. 45 - Gestione delle carte di credito

1. Nella convenzione stipulata dall’Università con idoneo Istituto di credito per il servizio di cassa e di tesoreria sono inserite le modalità per il rilascio, l’utilizzo e il rinnovo delle carte di credito, per il periodico invio dell’estratto conto, per la regolazione delle situazioni debitorie e per ogni altra necessaria modalità d’uso.

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Capo 1 - EDILIZIA UNIVERSITARIA

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Art. 46 - Manutenzioni edilizie

1. Per l’esecuzione di lavori manutentivi del patrimonio immobiliare esistente si fa espresso riferimento alla disciplina di legge e regolamentare in materia.
2. E’ ammesso il ricorso all’esecuzione dei lavori in economia secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.

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Art. 47 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria, su beni propri o di terzi, è soggetta alla normativa statale e regionale vigente, nei rispettivi ambiti.
2. La realizzazione è, inoltre, subordinata:

a. all’inclusione nel Programma Triennale di attuazione;
b. alla collocazione delle opere nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.

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Art. 48 - Programma Triennale

1. Il Programma Triennale dei lavori è predisposto dal dirigente responsabile, d’intesa con il Direttore generale, che lo propone al Consiglio di amministrazione.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione e resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante pubblicazione all’Albo dell’Università per almeno quindici giorni consecutivi. Chiunque abbia interesse, durante tale periodo, può formulare osservazioni o proposte, sulle quali il Consiglio di amministrazione si pronuncia in sede di approvazione. Trascorso detto termine, il Programma è approvato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, in occasione dell’approvazione del Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante.

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Art. 49 - Elenco annuale dei lavori

1. L’elenco annuale dei lavori contiene le opere realizzabili nel corso dell’anno successivo. Esso viene definito dal Consiglio di amministrazione in coerenza con il piano triennale e sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili.
2. L’elenco viene approvato insieme al Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante. Nella medesima deliberazione, il Consiglio di amministrazione autorizza l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.

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Art. 50 - Esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori

1. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’articolo precedente rientrano nella competenza del dirigente preposto, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione in merito all’approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
2. Qualsiasi modifica o aggiornamento al Programma Triennale o all’elenco annuale dei lavori sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale relaziona, con cadenza semestrale, al Consiglio di amministrazione sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori; contestualmente, relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza.
4. Il Direttore generale relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sia al Programma Triennale.

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Capo 2 - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

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Art. 51 - Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di amministrazione adotta gli atti posti in essere per:

a. assumere mutui e finanziamenti;
b. costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;
c. conferire procura per agire e resistere in giudizio;
d. transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
e. vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
f. stipulare contratti di leasing immobiliare;
g. stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;
h. stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia;
i. consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
j. affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;
k. negoziare valori mobiliari;
l. accettare liberalità e lasciti, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;
m. deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;
n. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 54, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 62 del presente regolamento.

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Art. 52 - Soggetti competenti

1. Le unità organizzative competenti predispongono gli atti relativi alle materie di cui all’articolo 51, all’articolo 54, commi 3, 4, 5, 6 e all’articolo 62, e in particolare:

a. i capitolati generali e speciali e gli altri documenti tecnici necessari per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali;

b. i bandi e avvisi pubblici;
c. gli schemi tipo di contratto;
d. i contratti atipici.
2. Per i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali, d’importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia, i provvedimenti dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per importi inferiori alle soglie, i medesimi provvedimenti sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’articolo 51, comma 1, ad eccezione delle lettere c), m) e n), sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Direttore generale o dai dirigenti, nelle materie di rispettiva competenza.
4. Gli atti e i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettere c), m), n), e di cui all’articolo 54, commi 3 e 4, sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Rettore.
5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lett. i), Statuto e articolo 4, comma 3, lett. i), del presente regolamento, il Direttore generale sottoscrive altresì le convenzioni, i contratti e gli accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore o di altri organi dell’Ateneo.

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Art. 53 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto pubblico e privato

1. La partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato avviene nel rispetto della disciplina prevista nello Statuto e nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il Rettore designa il rappresentante dell’Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.

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Capo 3 - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

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Art. 54 - Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

1. Sono di competenza del dipartimento, se di valore inferiore o uguale alla soglia prevista dal regolamento di Ateneo per le spese in economia, i procedimenti relativi a:

a. convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento di Ateneo sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.
2. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal direttore di dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e autorizzati dal Consiglio di amministrazione; i relativi contratti sono stipulati dal Rettore. ll parere del Senato Accademico di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), e articolo 12, comma 2, lettere p) e q), Statuto, è richiesto, limitatamente agli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e ai correlati servizi, quando i procedimenti impegnano risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate a più di due dipartimenti.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Statuto, in caso di necessità ed urgenza il Rettore, su motivata proposta del direttore del dipartimento, previamente autorizzato dal consiglio di dipartimento, può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. E’ fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
5. Il Consiglio di amministrazione può modificare annualmente il limite di valore di cui al comma 1, in relazione agli atti, provvedimenti e contratti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dello stesso comma.
6. Il Consiglio di amministrazione monitora, con cadenza semestrale, l’andamento dei contratti stipulati dai dipartimenti per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e giuridico-amministrativi. A tal fine, viene istituita apposita anagrafe dei contratti.

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Art. 55 - Direttore di dipartimento

1. Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, il direttore di dipartimento è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento.
2. Il direttore, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
3. Il direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza del dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
4. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il direttore si avvale dei competenti uffici dell’amministrazione centrale.

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Art. 56 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:

a. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
b. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
d. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia, ai sensi dell’articolo 54, comma 1;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1.

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Art. 57 - Esecuzione

1. Sono di competenza del dipartimento, indipendentemente dalle soglie di valore di cui all’articolo 54, comma 1, la gestione e l’esecuzione dei seguenti atti e contratti:

a. le convenzioni, i contratti, gli accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. le convenzioni, i contratti, gli accordi per prestazioni per conto terzi;
c. i progetti di ricerca nazionali e internazionali e le attività finanziate mediante la partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. la prestazione di servizi a terzi in seguito ad aggiudicazione di appalto pubblico di servizi.
2. Sono di competenza del dipartimento la gestione e l’esecuzione degli atti, provvedimenti, e contratti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d).
3. Per ciò che attiene ai progetti di ricerca, il direttore, su proposta del responsabile del progetto, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, provvede all'ordinazione di quanto occorre al loro avanzamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
4. Il direttore, il responsabile della segreteria amministrativa e il responsabile del progetto, nei rispettivi ruoli, sono responsabili in caso di danni derivanti da inadempimento, compresa l’inesatta o incompleta rendicontazione, ai sensi della normativa vigente.

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Capo 4 - FORMA DEI CONTRATTI

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Art. 58 - Forma dei contratti

1. Il Rettore, il Direttore generale e i responsabili delle unità organizzative di primo livello competenti, o loro delegati, stipulano i contratti mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ateneo o mediante scrittura privata, secondo la normativa vigente.

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Art. 59 - Ufficiale Rogante

1. L’Ufficiale Rogante redige e riceve, a tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti in forma pubblica dell’amministrazione universitaria e assiste alle gare pubbliche, indette con la forma della procedura aperta o ristretta, redigendone il relativo verbale.
2. Le funzioni di Ufficiale Rogante sono attribuite dal Direttore generale ad un funzionario appartenente alla carriera amministrativa dell’Università.
3. Il funzionario designato quale Ufficiale Rogante tiene un repertorio in conformità alla legge notarile e alle leggi tributarie.

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Capo 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CONTRATTI

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Art. 60 - Procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni e dai relativi regolamenti e atti di attuazione, nonché dalle ulteriori norme vigenti in materia.

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Art. 61 - Contratti per attività di ricerca e didattica

1. Indipendentemente da soglie di valore, tutte le convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), b), c), e), devono prevedere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il responsabile scientifico, la struttura di afferenza, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna l’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
2. E’ fatto salvo quanto previsto nel regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le indicazioni e prescrizioni contenute in bandi, avvisi o altri atti che disciplinano specificamente le singole convenzioni, contratti e accordi.

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Art. 62 - Schemi tipo di contratto per attività di ricerca e didattica

1. Il Consiglio di amministrazione può adottare schemi tipo di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), b), c), ed e), contenenti gli elementi richiesti all’articolo 61, comma 1.
2. Gli schemi tipo sono vincolanti per i dipartimenti nell’esercizio delle procedure negoziali di loro competenza; in caso di mancato rispetto dello schema tipo, i relativi contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al consiglio di dipartimento l’autorizzazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti sopra soglia di cui all’articolo 54, commi 3 e 4, a condizione che il dipartimento si attenga agli schemi tipo di cui al comma 2 del presente articolo. I contratti autorizzati sono stipulati dal direttore di dipartimento. In caso di mancato rispetto dello schema tipo, i contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.

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Capo 6 - PERSONALE

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Art. 63 - Compensi aggiuntivi al personale

1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell’Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e in coerenza con la normativa vigente.
2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale.

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Art. 64 - Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali

1. Il Consiglio di amministrazione delibera annualmente il finanziamento dei servizi volti a favorire iniziative di carattere sociale, ricreativo, sportivo e culturale in favore del personale. In particolare, i finanziamenti sono finalizzati a:

a. promuovere servizi ed erogare sussidi a sostegno della qualità di vita e del benessere organizzativo;
b. realizzare azioni positive dirette alla soluzione di problematiche sociali collegate al rapporto di lavoro;
c. attivare servizi sociali, ricreativi, sportivi, culturali e di sostegno socio sanitario.