Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni anche ai fini contabili.