Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Titolo 3 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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Art. 32 - Elementi del patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dagli elementi attivi e passivi indicati nello stato patrimoniale.
2. I beni materiali si distinguono in immobili e mobili, secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti nell’inventario, organizzato per sezioni, secondo le norme contenute nei successivi articoli, e sono tenuti distinti per unità organizzativa di riferimento.
3. Per la valutazione degli elementi del patrimonio si fa riferimento alle norme di legge e ai principi contabili.

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Art. 33 - Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, la destinazione d’uso;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le nuove realizzazioni e le eventuali migliorie su beni immobili di proprietà di terzi.
2. I beni immobili sono altresì classificati in appositi elenchi, distinguendo quelli disponibili da quelli indisponibili. Il passaggio dall’elenco dei beni disponibili a quello dei beni indisponibili, e viceversa, è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. Al fine di una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, viene tenuto apposito elenco dei beni immobili che producono ricavi, con indicazione del ricavo prodotto da ciascuno.
4. Gli immobili di cui si prevede l’acquisizione o, rispettivamente, la cessione devono essere indicati nel “Piano triennale di investimento”. Il Piano viene sottoposto al Consiglio di amministrazione per l’approvazione entro tempi utili alla successiva trasmissione al Ministero.

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Art. 34 - Consegnatari dei beni immobili

1. Gli spazi all’interno dei beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ai responsabili delle unità organizzative di primo livello. I consegnatari sono personalmente responsabili degli spazi loro affidati.
2. La consegna degli spazi ai responsabili delle unità organizzative di primo livello effettuata dal Direttore generale.
3. Ogni variazione di destinazione d’uso degli spazi tra unità organizzative di primo livello deve essere prontamente comunicata al Direttore generale.

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Art. 35 - Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;
b) la collocazione e il consegnatario;
c) la quantità e il numero progressivo d’inventario;
d) il valore di acquisizione e i successivi adeguamenti e variazioni, desumibili dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che comprende anche le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle rientranti nell’inventario dei beni immobili.
2. Ai fini dell’inventario, i beni mobili sono classificati, nel sistema informativo-contabile, in categorie e classi definite nel Manuale di contabilità e bilancio.

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Art. 36 - Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ai responsabili delle unità organizzative di primo livello.
2. In caso di sostituzione dei responsabili, la consegna ha luogo tramite verbale sottoscritto dal cessante e dal subentrante, nonché dal Direttore generale o dal funzionario da questi delegato.
3. L’elenco dei beni consegnati viene conservato in duplice copia, una presso l’Economo, l’altra presso i consegnatari.

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Art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili

1. A seguito dell’inventariazione, è emessa dall’ufficio competente adeguata documentazione di presa in carico dei beni, firmata dal consegnatario.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.
3. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore generale o dai Responsabili delle unità organizzative di primo livello, secondo la competenza.
4. Alla chiusura di ciascun esercizio deve essere garantita la coerenza tra le scritture contabili e l’inventario, nel rispetto dei corretti principi contabili.

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Art. 38 - Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni anche ai fini contabili.

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Art. 39 - Materiali di consumo

1. L’Economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

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Art. 40 - Automezzi

1. Consegnatari degli automezzi sono l'Economo o, rispettivamente, i responsabili dell'unità organizzativa di primo livello, per gli automezzi acquisiti con fondi assegnati al proprio budget.
2. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

i. la loro utilizzazione sia conforme alle finalità istituzionali di Ateneo;

ii. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'ufficio competente.
3. Il consegnatario provvede alla compilazione di un prospetto che riepiloga i costi del carburante e quelli delle manutenzioni, e lo trasmette annualmente all'ufficio competente.