Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Capo 4 - PROGRAMMAZIONE

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 20 - Budget unico di Ateneo

1. Il processo di programmazione, che confluisce nel Budget unico di Ateneo, è volto a individuare gli obiettivi annuali delle unità organizzative e le risorse necessarie per il loro conseguimento.
2. Il Budget unico di Ateneo si compone del programma degli obiettivi delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo. Coincide, per l’esercizio di budget, con le previsioni del piano economico-finanziario; il programma degli obiettivi annuali è però articolato in semestri, al fine di agevolare il monitoraggio, in corso d’anno, dello stato d’avanzamento dei risultati. La sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo del programma degli obiettivi delle unità organizzative è desunta dal conto economico previsionale e dalla previsione dei flussi di cassa di Ateneo. Al budget economico e degli investimenti è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
3. Il processo di predisposizione della bozza di Budget unico di Ateneo è coordinato dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo che, in tale veste, supporta le unità organizzative nella predisposizione dei budget di propria pertinenza. Il processo in oggetto si articola nelle seguenti fasi:

a) i Centri di servizio elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza, e la trasmettono alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro il termine fissato nel Manuale di controllo di gestione.
b) i direttori di dipartimento, avvalendosi del supporto del responsabile della segreteria amministrativa, elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza. Il consiglio di dipartimento approva la proposta, che viene trasmessa alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro il termine fissato nel Manuale di controllo di gestione;
c) la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo compone la bozza di Budget unico di Ateneo, aggregando i dati ottenuti dalle unità organizzative; la sottopone al Rettore e al Direttore generale, per il supporto agli organi di cui all’articolo 15, comma 2, Statuto e 4, comma 2, del presente regolamento. Il Rettore presenta la proposta di budget unico di Ateneo al Consiglio di amministrazione per una prima valutazione;
d) il Consiglio di amministrazione prende visione della proposta e formula eventuali richieste di revisione;
e) la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo, preso atto delle richieste di revisione formulate dal Consiglio di amministrazione, sentite le unità organizzative interessate, adegua la proposta di Budget unico di Ateneo e la trasmette al Rettore e al Direttore generale;
f) il Rettore, o un suo delegato, esaminata la proposta di Budget, redige la relazione programmatica, trasmette i due documenti al Collegio dei revisori dei conti e li propone al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione per l’esercizio delle rispettive competenze.
4. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il Budget unico di Ateneo.

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Art. 21 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

1. Contestualmente all’approvazione del Budget, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

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Art. 22 - Esercizio provvisorio

1. Qualora non sia possibile approvare il Budget entro la fine dell’esercizio precedente, il Consiglio di amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo budget approvato.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo budget approvato.
3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento:

a. costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge;
b. costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;
c. costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti;
d. altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

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Art. 23 - Variazioni di budget

1. Le variazioni di budget delle unità organizzative di primo livello dell’amministrazione centrale con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal dirigente e sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
2. Le variazioni di budget dei dipartimenti con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal consiglio di dipartimento e sono registrate dalla segreteria amministrativa del dipartimento.
3. Le variazioni di budget tra diversi dipartimenti sono approvate dai rispettivi consigli, purché l’impatto economico delle stesse, misurato come differenza tra ricavi e costi, sia positivo o nullo. Le variazioni sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
4. Sono approvate dal Direttore generale, e registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo:

a) le variazioni di budget tra diverse unità organizzative di primo livello all’interno dell’area servizi amministrativi e tecnici, purché l’impatto economico della variazione sia positivo o nullo;
b) le destinazioni del Fondo di Riserva dell’area servizi amministrativi e tecnici.
5. Il Consiglio di amministrazione approva le seguenti variazioni:
a) variazioni di budget all’interno delle unità analitiche Ateneo comune, Ricerca e Didattica comune;
b) variazioni di budget tra l’unità analitica Ateneo comune e altre unità organizzative;
c) variazioni di budget tra le unità analitiche Ricerca e Didattica comune e i dipartimenti;
d) variazioni di budget all’interno della stessa unità organizzativa, quando l’impatto economico è negativo;
e) variazioni di budget tra diverse unità organizzative appartenenti alla stessa area quando l’impatto economico è negativo;
f) variazioni tra unità organizzative appartenenti ad aree diverse;
g) variazioni di budget che comportano singoli incrementi nel budget degli investimenti, di importo superiore alla soglia definita dal Consiglio di amministrazione, non coperti da finanziamenti specifici.
6. Il Consiglio di amministrazione approva le variazioni di cui al comma 5 previa valutazione della sostenibilità complessiva dei costi per ammortamenti negli esercizi successivi. A tal fine, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo presenta al Consiglio di amministrazione, in occasione della variazione e, in ogni caso, al termine di ogni quadrimestre, la simulazione degli ammortamenti prospettici, non coperti da finanziamenti specifici, riferiti ai dieci anni successivi. Il Consiglio di amministrazione valuta, in quella sede, la sostenibilità economica prospettica degli stessi e assume, eventualmente, gli opportuni provvedimenti di contenimento delle spese per investimento programmate entro la fine dell’esercizio.
7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 5, la registrazione avviene a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
8. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 5, la registrazione avviene:

i) a cura della segreteria amministrativa, per variazioni all’interno di un dipartimento;
ii) a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo per variazioni all’interno di un’unità organizzativa dell’amministrazione centrale.
9. In caso di necessità e urgenza, può provvedere alla variazione del budget il Direttore generale con proprio decreto, sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva.
10. L’impatto economico va calcolato considerando le variazioni nei ricavi e nei costi (compresi i costi per ammortamenti e gli stanziamenti a Fondo di riserva).