Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Capo 3 - PIANIFICAZIONE

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 18 - Pianificazione strategica

1. Il processo di pianificazione strategica pluriennale è volto a definire gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, nonché le azioni per il conseguimento degli stessi, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Ministero competente.
2. Il piano strategico è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, allo scopo di orientare l’attività di programmazione delle singole unità organizzative.
3. Gli obiettivi e le azioni individuati nel piano devono essere coerenti con le risorse previste.
4. Il piano strategico è proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Il piano strategico viene approvato ogni tre anni, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di avvio del triennio. Il Consiglio di amministrazione approva il piano anche qualora il Ministero competente non abbia, a tale data, emanato i decreti contenenti le linee di indirizzo e gli indicatori della programmazione triennale. All’emanazione dei decreti da parte del Ministero competente, il Consiglio di amministrazione riconsidera il piano strategico approvato, emendandolo ove necessario.

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Art. 19 - Pianificazione economico-finanziaria

1. Su proposta del Rettore, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva annualmente il piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. Esso si compone del piano degli obiettivi operativi triennali delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo.
2. Gli obiettivi operativi sono:

a) coerenti con gli obiettivi strategici;
b) rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale dell’Ateneo;
c) specifici e misurabili attraverso opportuni indicatori;
d) tali da stimolare miglioramenti nella gestione, in termini di: incremento dei ricavi, incremento della qualità dei servizi erogati, contenimento dei costi;
e) riferiti ad un arco temporale triennale, declinati per anno al fine di consentire una valutazione periodica del grado di raggiungimento degli stessi.
f) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
3. Il consiglio di dipartimento, su proposta del direttore, coadiuvato dalla giunta, definisce gli obiettivi triennali del dipartimento e li sottopone al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo.
4. Il Direttore generale, sentiti i dirigenti, propone gli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo. Dagli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici discendono gli obiettivi dei singoli Centri di servizio, secondo il processo descritto nel Manuale di controllo di gestione.