Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 1 - Norme generali e finalità

1. In attuazione dell’articolo 3 Statuto, l’attività amministrativa dell’Università degli Studi di Trieste è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l’equilibrio economico e quello finanziario, sia di breve che di lungo termine, nel rispetto dei principi contabili e dei postulati di bilancio contenuti nella normativa vigente. I processi amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse, oltre che al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 5 Statuto, è adottato in attuazione degli articoli 6 e 7 legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Esso definisce il sistema amministrativo, il sistema contabile, la loro struttura e finalità, i processi contabili e, più in generale, il sistema di programmazione e controllo di gestione.

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Art. 2 - Principi relativi all’organizzazione

1. L’Università è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. La rappresentanza legale dell’Università è attribuita al Rettore.
3. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Ateneo si realizza per mezzo di strutture costituite in unità organizzative, che possono essere classificate in Centri istituzionali e Centri di servizio: costituiscono Centri istituzionali i dipartimenti; costituiscono Centri di servizio la Direzione generale, le strutture di livello dirigenziale e le loro articolazioni comunque denominate. Il Consiglio di amministrazione può istituire ulteriori Centri istituzionali, anche per periodi definiti, con riferimento a particolari iniziative aventi carattere pluriennale.
4. Sono dotati di capacità a contrarre solo i Centri istituzionali e di servizio di primo livello, ossia: i dipartimenti, la Direzione generale e le strutture di livello dirigenziale.
5. Ciascuna unità organizzativa concorre, nell’ambito delle proprie funzioni, alla gestione dell’attività amministrativo-contabile di Ateneo e opera secondo principi di autonomia e di responsabilità, in base agli strumenti che le sono attribuiti in virtù degli articoli seguenti e secondo i criteri gestionali ivi indicati.
6. Per ogni Centro istituzionale o di servizio deve essere univocamente identificato il responsabile. Sono responsabili delle unità organizzative di primo livello: per i Centri di servizio, il Direttore generale e i dirigenti; per i Centri istituzionali, i direttori di dipartimento.

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Art. 3 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione dei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività, ai sensi dell’articolo 12 Statuto.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;
b) approva, su proposta del Rettore, i documenti contabili di sintesi, a preventivo e a consuntivo, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le correlate variazioni, ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento;
c) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;
d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti e, all’esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;
e) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;
f) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità;
g) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;
h) approva, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, il Programma Triennale dell’Edilizia e l’Elenco annuale dei lavori e le rispettive modifiche e aggiornamenti; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
i) adotta, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, il Bilancio sociale di Ateneo;
j) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;
k) esercita, su propria iniziativa, il controllo riguardo ad atti e provvedimenti, ritenuti rilevanti, anche in relazione a determinate tipologie di spesa;

l) stabilisce la misura delle indennità di carica e delle indennità di partecipazione agli organi di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia;
m) dichiara, su proposta del Direttore generale e dei direttori di dipartimento, sentito l’ufficio competente e acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, l’inesigibilità dei crediti in essere al 31 dicembre di ogni anno, in tempi utili per il loro recepimento nel bilancio d’esercizio unico di Ateneo, previo espletamento di accertamenti in relazione alle cause e alle eventuali responsabilità;
n) esercita in materia negoziale le funzioni specificate nel Titolo IV del presente regolamento.

3. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dal presente regolamento, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico–patrimoniale dell’Ateneo.

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Art. 4 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell’Ateneo, delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico formulate dal Consiglio di amministrazione, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti posti in essere.
2. Il Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) supporta gli organi dell’Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
b) supporta gli organi nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
c) coadiuva gli organi nella definizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
d) coadiuva gli organi nella definizione degli atti organizzativi assunti nel rispetto delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
e) cura l’attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale esercita, altresì, le seguenti funzioni:
a) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli atti che non siano di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo non riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
b) conferisce gli incarichi, anche di natura non dirigenziale, e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione; valuta i risultati raggiunti;
c) dirige, coordina, controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; propone l’adozione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale;
d) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
e) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
f) esercita l’azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto, il presente regolamento o altri regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
h) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
i) accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ferma restando l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dal presente regolamento; sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell’Ateneo;
j) formula al Consiglio di amministrazione proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università;
k) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato.
4. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Rettore, il Direttore generale costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell’esercizio della predetta funzione, il Direttore generale può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.
5. Esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento e da altri regolamenti di Ateneo.

6. Assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione

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Art. 5 - Dirigenti e responsabili di Centro di servizio

1.Il Dirigente esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte e esprime pareri al Direttore generale;
b) cura l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolge tutti gli altri compiti ad esso delegati dal Direttore generale;
d) dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) concorre all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui è preposto anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
f) partecipa al processo di pianificazione economico-finanziaria e di programmazione, concordando con il Direttore generale gli obiettivi assegnati alla struttura e i relativi indicatori per la misurazione delle performance e elaborando, in accordo con gli obiettivi assegnati, le richieste di budget della propria struttura;
g) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
h) presenta al Direttore generale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
i) effettua la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito.
2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 Codice Civile.
3. Il responsabile del Centro di servizio, che non costituisca unità organizzativa di primo livello, può esercitare analoghi poteri, su espressa delega del Direttore generale ai sensi del comma 2.

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Art. 6 - Trasparenza

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, e articolo 3, comma 3, Statuto, l’Ateneo garantisce la trasparenza, assicurando l’accesso alle informazioni e la pubblicità degli atti nel rispetto della normativa vigente.