Regolamento del Consiglio degli Studenti

Titolo 6 - Rapporti esterni

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 32 - Interventi esterni

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono pubbliche e vi può assistere chiunque ne abbia interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala dell’adunanza, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
2. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.
3. Il Consiglio può riunirsi a porte chiuse, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, approvata dall’assemblea.

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 33 - Rappresentanza del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è rappresentato, all’esterno, dal Presidente.
2. I consiglieri non possono esternare posizioni all’esterno a nome del Consiglio.
3. Il Presidente può delegare i vicepresidenti a rappresentare il Consiglio o i presidenti delle commissioni a rappresentare le posizioni del Consiglio su particolari temi.