Regolamento del Consiglio degli Studenti

Titolo 5 - Commissioni

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 26 - Funzioni delle commissioni

1. Il Consiglio degli Studenti organizza i suoi lavori mediante l’istituzione di commissioni permanenti e temporanee.
2. Le commissioni:
a) hanno funzioni propositive e sono sedi di dibattimento negli ambiti loro assegnati;
b) curano la fase istruttoria delle deliberazioni su richiesta dall’Ufficio di Presidenza;
c) coadiuvano il Presidente del Consiglio degli Studenti nell'esecuzione di deliberazioni, su richiesta dell’assemblea o dell’Ufficio di presidenza;
d) svolgono, autonomamente o su richiesta dell'assemblea, attività ispettiva e di approfondimento su specifiche materie rilevanti per l’Università;
e) possono essere delegate dal Consiglio degli Studenti, con maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri presenti, a deliberare su questioni urgenti.
3. La delega a deliberare di cui al precedente punto e) può essere dall’assemblea revocata con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri presenti; sono fatte salve tutte le deliberazioni adottate dalla commissione prima della revoca.

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Art. 27 - Elenco e rispettive materie assegnate alle commissioni permanenti

1. Sono Commissioni permanenti del Consiglio degli Studenti:
La I Commissione “Comunicazione ed Eventi”, il cui ambito attiene a:
• promozione e mantenimento dei rapporti con gli altri Atenei d’Italia, con Atenei esteri, con le rappresentanze studentesche nazionali e internazionali, nonché con altri enti esterni, con i quali il Consiglio degli Studenti ritiene utile relazionarsi;
• gestione, congiuntamente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, dei canali social ufficiali del Consiglio degli Studenti;
• organizzazione, congiuntamente con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, delle iniziative promosse dal Consiglio degli Studenti.
La II Commissione “Normativa, regolamenti e affari generali”, il cui ambito attiene a:
• statuto e regolamenti di Ateneo;
• atti normativi che interessano la collettività studentesca;
• accessibilità a documenti e atti di pubblica utilità per la collettività e rappresentanza studentesca.
La III Commissione “Didattica”, il cui ambito attiene a:
• programmi didattici e modalità di insegnamento;
• attività di tutorato, collaborazione studenti, assistenza alla didattica e orientamento.
La IV Commissione “Ecosostenibilità e edilizia”, il cui ambito attiene a:
• edilizia universitaria, miglioramento delle infrastrutture per la didattica, aule e riparto degli spazi interni all’Università;
• rimozione delle barriere architettoniche e promozione di spazi inclusivi;
• sviluppo, cura e promozione sostenibile all’interno dell’Ateneo e limitazione dell’impatto ambientale.
La V Commissione “Welfare e diritto allo studio”, il cui ambito attiene a:
• tasse e contributi studenteschi;
• agevolazioni e borse di studio rivolte agli studenti dell’Ateneo;
• welfare universitario e materie affini alla promozione della qualità della vita studentesca;
• implementazione dei servizi che l’Ateneo e i terzi offrono agli studenti.

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Art. 28 - Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ciascuna commissione dispone di un ufficio di presidenza composto da: presidente della commissione, vicepresidente della commissione, segretario della commissione.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto palese. Il vicepresidente e il segretario sono eletti a maggioranza relativa con voto palese.
3. Il presidente convoca le sedute della commissione; predispone l’ordine del giorno; modera e gestisce il dibattito durate le sedute della commissione; è referente dei lavori della commissione nei confronti del Consiglio.
4. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
5. Il segretario redige i verbali di ogni seduta della commissione e mantiene il registro delle presenze relativo alle sedute della commissione. Qualora la carica di segretario resti vacante, le funzioni del segretario vengono esercitate dal vicepresidente.
6. La commissione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione dall’incarico di uno qualsiasi dei membri dell’ufficio di presidenza della commissione.
7. La votazione circa la richiesta di rimozione viene inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile, quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei commissari.

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Art. 29 - Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei commissari, che propongono l’ordine del giorno, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, mediante avviso via e-mail ai commissari.
2. Ogni commissario può chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno della commissione, presentare mozioni e documenti in qualsiasi momento.
3. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti il calendario dei propri lavori e i propri tempi di lavoro.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti non esprime commissari; tuttavia, può inserire punti all’ordine del giorno della commissione, convocare la commissione e prendere parte ai lavori.
5. Qualsiasi consigliere non componente della commissione può chiedere alla commissione di inserire un argomento nel suo ordine del giorno.
6. Il numero di commissari in ogni commissione e il numero di commissari spettanti a ogni gruppo consiliare è stabilito all’inizio del mandato consiliare dalla conferenza dei capigruppo e possono da questa essere successivamente modificati, ferma restando la proporzionalità e la rappresentanza di ogni gruppo.
7. Alla prima seduta del Consiglio degli Studenti, il capogruppo di ogni gruppo consiliare fornisce l’elenco dei membri in ciascuna commissione.
8. Ogni consigliere può far parte al massimo di due commissioni e può presiederne al massimo una.
9. Nel caso di anticipata cessazione del mandato nel Consiglio degli Studenti di un consigliere, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto; la modifica è portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
10. Il capogruppo può, nel corso del mandato, sostituire i commissari del proprio gruppo all’interno delle commissioni.
11. Il Consiglio può rimuovere uno o più componenti di una commissione con deliberazione motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il capogruppo comunica al Presidente un sostituto diverso dal commissario rimosso.
12. Decade dalla commissione il commissario che non partecipi senza giustificazione a più di tre sedute consecutive della commissione.
13. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
14. Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i referenti.
15. Il presidente della commissione dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento del numero legale mediante appello nominale.
16. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque commissario.
17. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell’ordine del giorno della seduta successiva.
18. Per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l’oggetto della trattazione, l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
19. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.

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Art. 30 - Convocazioni d'ufficio

1. Tutte le commissioni sono convocate d’ufficio due volte all’anno: la prima volta, entro due mesi dalla seduta d’insediamento del Consiglio degli Studenti; la seconda, entro venti giorni lavorativi dall’inizio del semestre successivo.
2. Alla prima convocazione della commissione provvede l’ufficio di presidenza del Consiglio degli Studenti.

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Art. 31 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio degli Studenti, su proposta della conferenza dei capigruppo, può istituire commissioni temporanee per la trattazione di tematiche specifiche.
2. In deroga all’art. 26, comma 2, lettera e, alle Commissioni temporanee non può essere conferita la delega a deliberare.
3. In deroga all’art. 29, comma 6, il Consiglio degli Studenti può motivatamente istituire commissioni temporanee composte da un numero di membri diverso da nove e/o la cui composizione non sia proporzionale alla rappresentatività dei gruppi consiliari.