Regolamento del Consiglio degli Studenti

Titolo 4 - Svolgimento delle sedute

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 18 - Seduta di insediamento

1. Nella seduta di insediamento e nel suo eventuale aggiornamento sono costituiti i gruppi consiliari e sono eletti il Presidente, i vicepresidenti e i segretari.
2. La seduta è convocata e presieduta dal consigliere anziano.
3. E’ consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nelle elezioni delle rappresentanze studentesche del Senato Accademico, ossia il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono depositati presso l’Amministrazione universitaria.

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 19 - Convocazione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente, in via ordinaria, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo mediante un avviso contenente la data, l’ora e il luogo della seduta, l’ordine del giorno.
2. La convocazione alle sedute, con il relativo ordine del giorno, è inoltrata dall’ufficio amministrativo di segreteria del Consiglio degli Studenti esclusivamente via posta elettronica, con apposito messaggio spedito dalla casella dell’ufficio o del Presidente all’indirizzo e-mail dei componenti del Consiglio degli Studenti. La relativa nota, a firma del Presidente, è protocollata e archiviata ed è trasmessa in forma di allegato al messaggio di posta elettronica.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via straordinaria con almeno due giorni di anticipo, anche non lavorativi, con le stesse modalità.
4. Il Consiglio degli Studenti si riunisce di norma ogni due mesi.
5. Il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni lavorativi su richiesta:

● di almeno un terzo dei consiglieri, comprendente l’indicazione dell’aula per la seduta e dei punti all’ordine del giorno;
● del Rettore.
6. Contestualmente all’invio delle convocazioni ai consiglieri, il Presidente rende pubblico il calendario delle sedute e l’ordine del giorno mediante l’affissione dei relativi avvisi nella bacheca elettronica del Consiglio degli Studenti o mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo o, se del caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

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Art. 20 - Ordine del giorno

1. Nelle sedute sono posti in trattazione i soli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno. La proposta si intende accolta se non vi sono opposizioni. In caso di opposizione, la proposta è posta in votazione.
3. L’ordine del giorno può essere modificato dal Presidente per cause sopravvenute dopo la convocazione, purché prima della seduta. Le modifiche dell’ordine del giorno sono comunicate ai componenti del Consiglio.
4. Non è consentito modificare l’ordine del giorno in corso di seduta.
5. E’ facoltà di ogni consigliere chiedere l’inserimento di un punto all’ordine del giorno. Il Presidente inserisce il punto richiesto nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può affidare l’argomento all’istruttoria di una specifica commissione.

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Art. 21 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. Una volta ricevuto l'ordine del giorno della seduta, ogni consigliere può presentare proposte di delibera in merito agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno fino a quarantotto ore prima della seduta.
2. Le mozioni urgenti possono essere presentate nel corso della seduta, previo consenso della conferenza dei capigruppo.
3. In ogni caso, nel corso del dibattito assembleare è sempre possibile, da parte di ogni consigliere, presentare mozioni direttamente riguardanti il dibattito in corso.

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Art. 22 - Conduzione del dibattito

1. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nel dibattito nel corso dei lavori del Consiglio.
2. All’inizio della consiliatura, la conferenza dei capigruppo può adottare un sintetico regolamento d’aula sulle modalità di conduzione del dibattito, in particolare relativo a: la durata massima di ciascun intervento; la tempistica dei lavori per ciascun punto all’ordine del giorno; il tempo massimo di intervento per ogni gruppo consiliare; ogni altra misure utile a organizzare i lavori dell’assemblea nel rispetto del principio del pluralismo.
3. Qualora uno o più consiglieri, attraverso il loro comportamento o le loro parole, arrechino grave disturbo allo svolgimento dei lavori, offendano gravemente altri consiglieri, o il Consiglio stesso, o si rendano responsabili di gravi oltraggi nei confronti della comune decenza, possono essere richiamati dal Presidente. Al terzo richiamo, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula.
4. In caso di violazioni particolarmente gravi l'ufficio di presidenza può stabilire l'allontanamento immediato già al primo richiamo.

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Art. 23 - Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I partecipanti alle sedute firmano la presenza, certificando la propria identità.
2. Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.
3. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento del numero legale mediante appello nominale.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque consigliere.
5. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell’ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, il segretario, incaricato ai sensi dell’articolo 10, provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l’oggetto della trattazione, l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
7. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. I consiglieri non possono farsi sostituire per le riunioni del Consiglio e delle sue commissioni.

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Art. 24 - Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
2. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, mediante appello nominale.
3. Ove non diversamente previsto, il numero di voti esprimibili nella nomina di persone è compreso entro i due terzi degli eligendi, se questi sono più di uno.
4. Le deliberazioni, consiliari o di commissione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

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Art. 25 - Assenze e decadenze

1. Decade dal Consiglio degli Studenti il consigliere che non partecipa senza giustificazione a più di tre sedute consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali
2. Decorso un anno dalla nomina dei consiglieri, è elaborato un documento contenente la contabilità delle assenze, tenendo conto delle giustificazioni.
3. La decadenza non si determina per assenze dovute a soggiorni all'estero per motivi didattici, che possano essere certificati con documentazione.