Regolamento del Consiglio degli Studenti

Titolo 2 - Ufficio di presidenza

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 7 - Ufficio di presidenza

1. L’ufficio di presidenza del Consiglio degli Studenti è composto da:

- il Presidente ;
- due vicepresidenti;
- due segretari.

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza all’interno e all’esterno dell’Università.
2. Il Presidente, in particolare:

a. convoca e presiede il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
b. sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell’organo;
c. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
d. assicura un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
e. coadiuva l’organizzazione dei gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo;
f. coordina l’attività delle commissioni.

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Art. 9 - Attribuzioni del vicepresidenza

1. I due vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal vicepresidente anziano; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del vicepresidente anziano, le funzioni del Presidente sono esercitate dal secondo vicepresidente.
2. E’ vicepresidente anziano l’eletto alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, è vicepresidente anziano il vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.

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Art. 10 - Attribuzioni della segreteria

1. I segretari del Consiglio degli Studenti redigono e sottoscrivono, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze dell’organo.
2. In apertura di ciascuna adunanza, l’ufficio di presidenza affida tale funzione a uno dei due segretari.
3. In caso di assenza di entrambi, in apertura di adunanza l’assemblea affida le funzioni di segretario a uno dei consiglieri presenti.

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Art. 11 - Consiglieri questori

1. Durante le sedute del Consiglio, l’ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell’ausilio di consiglieri questori, nel numero massimo di cinque, eletti a scrutinio palese dall’assemblea a seguito dalla richiesta dell’ufficio di presidenza.
2. I consiglieri questori durano nella loro funzione dal momento della loro elezione fino al termine della seduta.
3. I consiglieri questori coadiuvano l’ufficio di presidenza per la gestione organizzativa e materiale delle sedute, per il computo delle presenze e dei voti espressi nelle votazioni e per il mantenimento dell’ordine in aula.
4. I consiglieri questori non fanno parte dell’ufficio di presidenza.

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Art. 12 - Elezione del Presidente

1. Ogni consigliere che intende candidarsi alla carica di Presidente può esporre all’assemblea il proprio programma durante un breve dibattito. Al termine, l’assemblea costituisce il seggio elettorale mediante l’elezione tra i consiglieri di tre scrutatori. Il presidente dell’adunanza effettua la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
2. E’ eletto Presidente del Consiglio degli Studenti il consigliere che ottiene in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. In caso di mancata elezione in prima votazione, si procede, dopo un intervallo di almeno tre giorni lavorativi, al ballottaggio tra i due consiglieri che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. L’assemblea, su proposta di qualsiasi consigliere, all’unanimità può ridurre l’intervallo tra la prima votazione e il ballottaggio fino a un minimo di due ore.
5. La votazione di ballottaggio si svolge con le medesime modalità della prima votazione.
6. Nella votazione di ballottaggio è eletto Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
7. A parità di voti prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
8. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
9. Il Presidente resta in carica per un biennio accademico e decade simultaneamente al Consiglio.

10. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il vicepresidente convoca il Consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente nella prima data utile.

11. Nel caso in cui la anticipata cessazione del Presidente sia prevedibile, ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie, è facoltà del Presidente uscente convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente nell’ultima riunione del suo mandato.

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Art. 13 - Elezioni dei vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono eletti con le medesime modalità previste per l’elezione del Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti vicepresidenti i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per l’elezione dei due vicepresidenti ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo stesso candidato. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all’elezione di un solo vicepresidente, ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri, qualora non possano essere eletti entrambi, prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
7. I vicepresidenti restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di vicepresidente, il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del nuovo vicepresidente nella prima data utile.

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Art. 14 - Elezione dei segretari

1. I segretari sono eletti con le medesime modalità previste per l’elezione del Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti segretari i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per l’elezione dei due segretari ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo stesso candidato. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all’elezione di un solo segretario, ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri, qualora non possano essere eletti entrambi, prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
7. I segretari restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di segretario, il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del nuovo segretario nella prima data utile.

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Art. 15 - Rimozione dall'incarico

1. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione di qualsiasi membro dell’ufficio di presidenza, dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
2. A seguito della presentazione di tale richiesta, il Presidente è tenuto a inserire la votazione di tale richiesta nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La votazione di rimozione avviene a scrutinio segreto.