Regolamento del Consiglio degli Studenti

Titolo 1 - Funzioni e struttura

Regolamento del Consiglio degli Studenti

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, di seguito chiamata Università.
2. Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni utilizzate nel presente Regolamento si riferiscono indistintamente a ogni persona, indipendentemente dall’identità di genere con la quale si identifichi.

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Art. 2 - Funzioni

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, Statuto, il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università degli Studi di Trieste. Esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

a) regolamento degli studenti;
b) regolamenti didattici di Ateneo;
c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
d) misure attuative della mobilità internazionale;
e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
f) misure attuative del diritto allo studio;
g) tasse e contributi a carico degli studenti;
h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze
studentesche di altri Atenei;
i) misure di integrazione con altri Atenei;
j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
k) codice etico

2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.
4. Il Consiglio, inoltre, promuove l’attività delle rappresentanze degli studenti nei consigli di corso di studio, commissioni paritetiche per la didattica, consigli di dipartimento e dei gruppi e associazioni studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.

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Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esprime propri pareri, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, entro venti giorni dal ricevimento delle pratiche da parte dell’amministrazione.
2. L’ufficio di presidenza individua la commissione competente per materia alla trattazione della pratica e ne dispone l’assegnazione. La commissione elabora una bozza di parere da portare in votazione all’assemblea.
3. In caso non vi sia unanimità fra componenti della commissione è possibile la presentazione all’assemblea di una bozza di parere accompagnata da una relazione di maggioranza e da una relazione di minoranza.
4. I pareri richiesti si considerano acquisiti se non espressi dal Consiglio degli Studenti entro il termine di cui al comma 1.

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Art. 4 - Autonomia dei componenti del Consiglio degli Studenti

1. Ogni consigliere è libero e indipendente nell’esercizio delle sue funzioni.

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Art. 5 - Composizione del Consiglio degli Studenti

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, Statuto, il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti:
- nel Senato Accademico;
- nel Consiglio di Amministrazione;
- nel Comitato degli Studenti presso l’ARDIS;
- nel Comitato per lo Sport Universitario:
- nei Consigli di Dipartimento nella misura di un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio, con arrotondamento per eccesso.
2. Qualora non ne siano già componenti, hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio degli Studenti, a titolo consultivo e senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti:
- nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo;
- nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- nel Presidio per l’Assicurazione della Qualità;
- eletti in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

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Art. 6 - Organi interni

1. Per l’organizzazione dei propri lavori, il Consiglio degli Studenti si dota delle seguenti articolazioni:

- ufficio di presidenza;
- gruppi consiliari;
- conferenza dei capigruppo;
- commissioni permanenti;
- commissioni temporanee.