Regolamento Generale di Ateneo

Art. 30 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca la Commissione tecnica di valutazione, l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori e l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo.