Regolamento Generale di Ateneo

Capo 3 - Consiglio di Amministrazione

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 30 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca la Commissione tecnica di valutazione, l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori e l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo.

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Art. 31 - Requisiti dei candidati interni

1. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall’Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno due dei seguenti requisiti maturati nell’ultimo decennio:

a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell’Ateneo;
b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell’offerta formativa di primo livello, secondo livello o dottorale dell’Ateneo per almeno un triennio;
c. essere stato coordinatore di progetti di ricerca nazionali o internazionali;
d. essere stato valutatore di programmi o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei vincoli di legge in materia d’incompatibilità.
2. I candidati del personale tecnico-amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
a. diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di procedimenti amministrativi o contabili.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.

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Art. 32 - Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la seduta della Commissione tecnica di valutazione.
2. Non è ammessa la presentazione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
4. Le candidature e la relativa documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione, che le valuta entro dieci giorni.
5. La Commissione non ammette al procedimento elettorale i candidati che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 31.
6. La Commissione formalizza l’elenco delle candidature ammesse secondo l’ordine alfabetico e lo comunica alle rispettive assemblee degli elettori.
7. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

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Art. 33 - Elezione dei candidati interni

1. Sono eletti i tre candidati professori di ruolo e ricercatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. E’ eletto il candidato del personale tecnico-amministrativo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

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Art. 34 - Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

1. Per l’ammissione al procedimento di selezione mediante avviso pubblico, i candidati esterni devono possedere i seguenti requisiti:

a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b. non aver ricoperto posti di ruolo nell’Ateneo;
c. esperienza professionale di almeno un quinquennio, maturata attraverso l’esercizio di una delle seguenti attività:

i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso soggetti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell’Ateneo;
ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico sulla base di competenze strumentali alle attività di amministrazione e di gestione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al commi 1 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.
3. [ comma abrogato ]
4. L’avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l’esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di candidati che non possiedono i requisiti di cui al comma 1.
6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1; a pena d’inammissibilità, l’indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei candidati proposti dalla Regione. L’esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l’invito a formulare una nuova indicazione.
8. Le candidature ammesse e i relativi curricula sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del curriculum presentato dai candidati, con riferimento ai titoli posseduti e all’attività professionale svolta. Nella valutazione, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
a. politiche per l’innovazione, promozione e sviluppo economico;
b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione;
d. management delle risorse professionali.
10. Il Senato può procedere all’audizione dei candidati ammessi. All’esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico.

12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale

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Art. 35 - Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d’incompatibilità

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull’effettivo possesso dei requisiti attestati dai candidati interni e dai candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L’esclusione dai procedimenti di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall’Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all’emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
4. Al momento della presentazione della candidatura i candidati interni e i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarano se sussistono cause d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 13, commi 8 e 9, Statuto. In caso di elezione o di designazione, l’opzione è esercitata ai sensi dell’articolo 39, comma 4, Statuto.