Regolamento Generale di Ateneo

Capo 2 - Senato Accademico

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Art. 23 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d’area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d’indizione convoca l’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l’assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l’assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all’assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d’area di cui all’articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.

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Art. 24 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d’area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

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Art. 25 - Elezione dei rappresentanti d’area

1. Per l’elezione dei tredici rappresentanti d’area di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l’elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d’area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d’area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell’elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area.
4. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.

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Art. 26 - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico-amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

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Art. 27 - Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. E’ eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

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Art. 28 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre

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Art. 29 - Decadenza del direttore di dipartimento

1. La scadenza del mandato di direttore di dipartimento non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d’area in Senato Accademico.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.