Regolamento Generale di Ateneo

Titolo 2 - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 5 - Indizione delle elezioni

1. L’atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l’orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell’assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove previste.
2. L’atto d’indizione delle elezioni è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo. Dell’indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

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Art. 6 - Requisiti per l’elettorato attivo e l’elettorato passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per il godimento dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.

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Art. 7 - Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L’elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all’80%.

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Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca

1. L’elettorato attivo e l’elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca almeno annuali, stipulati con l’Università degli Studi di Trieste, in corso alla data delle elezioni.

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Art. 9 - Corpo elettorale e assemblee degli elettori

1. Per l’elezione del Rettore, il corpo elettorale è composto dagli aventi diritto all’elettorato attivo di cui all’articolo 9, comma 1, Statuto.
2. Nei procedimenti elettorali in cui sono previste, le assemblee degli elettori sono composte dagli aventi diritto all’elettorato attivo.
3. Salvo diversa previsione, le assemblee degli elettori formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico e provvedono agli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono stabiliti con regolamento.
4. Nel corso delle assemblee, i candidati la cui candidatura sia stata formalizzata possono presentare il proprio programma.

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Art. 10 - Presentazione delle candidature

1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all’elettorato passivo al soggetto che ha indetto le elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste da regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce il termine per la presentazione anticipata delle candidature, ove previste. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell’atto d’indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l’assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d’inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento stabilisce i casi in cui la candidatura è corredata da sottoscrizioni a sostegno e fissa l’aliquota del corrispondente elettorato attivo.
4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena d’inammissibilità della candidatura, dal competente ufficio. Salvo diversa previsione, le candidature valide sono trasmesse alla corrispondente assemblea degli elettori.

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Art. 11 - Voto elettronico

1. L’atto d’indizione delle elezioni può prevedere l’espressione del voto con modalità telematica.
2. Le procedure telematiche per l’espressione del voto sono disciplinate da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

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Art. 12 - Candidatura unica

1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un’unica candidatura o vi è un’unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il candidato è eletto se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la maggioranza semplice dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature.

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Art. 13 - Parità di voti

1. Nei procedimenti elettorali per organi monocratici, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato attivo.
2. Nei procedimenti elettorali per l’assegnazione di un unico seggio entro un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l’assegnazione di più seggi entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

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Art. 14 - Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali o di organi monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere a una composizione dell’organo collegiale che rispetti l’equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica.

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Art. 15 - Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono liste di candidati subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 13.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
4. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca e il personale tecnico – amministrativo a tempo determinato la scadenza dell’assegno, della borsa, del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

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Art. 16 - Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso d’incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l’interessato deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l’esistenza di causa di incompatibilità è contestata all’interessato dall’organo collegiale di cui il soggetto è componente o, in mancanza, dal Rettore. Entro dieci giorni dalla contestazione, l’interessato può presentare osservazioni.
3. Se la causa di incompatibilità risulta accertata, l’organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invita l’interessato a rimuoverla o a esercitare l’opzione per la carica che intende ricoprire entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.
4. Se la causa d’incompatibilità non è rimossa o l’opzione non è esercitata, l’interessato è dichiarato decaduto con deliberazione dell’organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.