Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo IV - Norme transitorie

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 15 - Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
2. Per la composizione della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del presente regolamento.

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 16 – Valutazione anticipata per i titolari di contratti RTT

1. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo a (RTDa) e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT) è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.

2. Nei casi di cui al primo comma, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

3. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l n. 79/2022), e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.