Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo II - Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 3 - Bando di selezione

1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica:
a) la fascia per la quale viene richiesto;
b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
c) il Dipartimento al quale afferirà il professore;
d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
f) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;
g) l’eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;
j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;
k) l’indicazione dei diritti e dei doveri del professore;
l) il trattamento economico e previdenziale.
2. L’avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito web dell’Ateneo e su quelli del M.U.R. e dell'Unione europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

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Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al presente Titolo:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purchè non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.U.R.
2. Alle procedure di selezione possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei.
3. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di chiamata di cui al presente Titolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

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Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina è data pubblicità sul sito web dell’Ateneo.
2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi seguenti, da tre membri, scelti tra i professori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).
3. Le commissioni sono come di seguito composte:
- nelle procedure per la chiamata di professori di prima fascia, tutti i commissari sono professori di prima fascia;
- nelle procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, due commissari sono professori universitari di prima fascia; il terzo è un professore universitario di prima o di seconda fascia.
4. Con riferimento ai docenti e agli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E., i requisiti di cui al comma 3 sono determinati tenendo conto delle tabelle di corrispondenza ministeriali.
5. L’individuazione dei commissari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
- i professori in servizio presso università italiane devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione; qualora il profilo messo a bando contempli uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno due commissari devono essere scelti tra i professori inquadrati nel/i suddetto/i SSD;
- i docenti e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una produzione scientifica attinenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
6. Il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la richiesta di copertura designa un commissario, individuabile anche tra i docenti in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, l’individuazione degli altri due commissari avviene tramite procedura di sorteggio, attingendo da una rosa di quattro soggetti. La procedura di sorteggio può svolgersi nel corso del Consiglio di Dipartimento, oppure in altra seduta pubblica.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa dei sorteggiabili:
a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non appartenenti ai ruoli dell’Università degli Studi di Trieste;
b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.
9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di un commissario esterno ai ruoli dell’Ateneo sia assicurata dalla designazione ai sensi del comma 6.
10. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori che abbiano ottenuto, da parte dell’Ateneo di appartenenza, una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 2010.
11. I componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste possono fruire del rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

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Art. 6 - Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.
2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica;
b) colloquio con la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando. Il colloquio verte sul curriculum, i titoli, la produzione scientifica e sull’eventuale attività assistenziale;
2-bis) Nell’ambito del colloquio di cui alla lettera b) del precedente comma, la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, qualora previste nel bando;
3. All’esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio di cui al comma 2, lett. b). La data e le modalità di svolgimento del colloquio sono pubblicizzati sul sito web di Ateneo.
4. Nella valutazione del curriculum, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:
a) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
c) le attività relative alla “terza missione dell’università” 1;
d) le attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati;
e) l’attività assistenziale, ove prevista dal bando.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. La valutazione dell’attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all’estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

1 La c.d. “terza missione” comprende tutte le attività attraverso le quali l’Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della società. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.

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Art. 7 - Termine della procedura

1. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

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Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti

1. All’esito della valutazione comparativa di cui all’articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua fino ad un massimo di tre candidati idonei allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura. Qualora i posti da attribuire siano più di uno, il numero massimo degli idonei è proporzionalmente aumentato.
2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.
4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. I criteri di valutazione e il provvedimento rettorale che accerta la regolarità degli atti della commissione sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo.

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Art. 9 - Proposta e approvazione della chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata di uno degli idonei con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
1-bis. Ai fini della proposta di chiamata, i candidati giudicati idonei sono invitati a sostenere innanzi al Consiglio del Dipartimento, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando, un seminario pubblico relativo alle attività didattiche e scientifiche svolte, all’eventuale attività assistenziale e alle prospettive di sviluppo.
1-ter. La delibera di cui al comma 1 è motivata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, qualora presenti, assistenziali previste nel bando di selezione, considerato quanto emerso in sede di presentazione del seminario.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento motivatamente deliberi di non proporre la chiamata di alcuno degli idonei, ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva. Sono fatte salve le richieste di copertura ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente legge 29 giugno 2022, n. 79).