Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo I - Disposizioni generali

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 - Copertura dei posti di ruolo di prima e di seconda fascia

1. La copertura del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia si sviluppa nelle seguenti fasi: programmazione triennale del fabbisogno di personale; determinazione del fabbisogno della dotazione organica e attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti; richieste di copertura; approvazione della chiamata.
2. In attuazione dell’articolo 28, comma 7, lett. v), Statuto, i dipartimenti formulano proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia, anche con riferimento alla ricognizione dei professori e ricercatori afferenti, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, effettuata dal Senato Accademico ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, approva il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia e all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lett. a) e d), Statuto. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione destina a ciascuna tipologia di reclutamento le relative risorse .
4. In attuazione dell’articolo 28, comma 7, lett. w) e x), Statuto, il Dipartimento formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e, nei casi previsti dal presente regolamento, formula la proposta di chiamata.
5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lett. e), Statuto, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti formulate dai dipartimenti e, nei casi previsti dal presente regolamento, approva le proposte di chiamata.