Regolamento per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo per l'affidamento di moduli o corsi curriculari ai sensi della L. 240/2010, art.6, comma 4

Art. 5

Possono essere retribuiti i RU che:

a) optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria; e
b) non svolgono attività didattica all’interno di Corsi di studio di I e II livello presso altre università (fatti salvi i Corsi di Studio Interateneo) se non oltre il numero minimo di ore definito annualmente (NMO) ed esclusivamente su corsi delle tipologie A, B e C, presso l’Università di Trieste; e
c) svolgono almeno 120 ore annuali di attività didattica in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, di lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.