Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 37 - Costituzione degli organi statutari

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, si procede all’avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. Nello stesso termine, si avvia la procedura per l’elezione dei direttori di dipartimento.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all’entrata in vigore dello Statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, per ogni corso di studio, la funzione di unità principale e associata è individuata, ai sensi dell’articolo 31, in capo ai singoli dipartimenti, sulla base del manifesto degli studi dell’Università approvato per l’anno accademico in corso al momento dell’entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione procede a una ricognizione dei dipartimenti costituiti in unità principali e associate e, per i corsi di studio interdipartimentali, individua, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati, il dipartimento di gestione.
6. Per due anni accademici successivi all’entrata in vigore del presente Statuto, i dipartimenti partecipano ai corsi di studio con le medesime quote didattiche conferite nell’anno accademico in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto. Eventuali modifiche alle quote didattiche conferite sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati.
7. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.
8. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, la durata triennale del mandato del collegio dei revisori si applica ai componenti in carica.

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Art. 38 - Norme generali per gli organi collegiali

1. La mancata designazione o elezione di componenti dell’organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida costituzione dell’organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all’atto della costituzione dell’organo.
2. L’ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o specifici atti.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, con esclusione delle astensioni, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è componente eletto o designato.
6. Le sedute degli organi possono svolgersi in video o audioconferenza o con l’ausilio di altri strumenti informatici, secondo le modalità definite da regolamento di Ateneo.

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Art. 39 - Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità

1. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal decano.
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.
4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l’interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l’opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.

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Art. 40 - Limitazione dell’attività didattica

1. Hanno diritto a chiedere una limitazione dell’attività didattica, per la durata del proprio mandato, nel rispetto delle leggi in materia, coloro che ricoprono la carica di: Rettore, Pro-Rettore vicario, direttore di dipartimento.

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Art. 41 - Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio degli Studenti;
- almeno tre consigli di dipartimento.
2. L’iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di unità del personale tecnico amministrativo di ruolo non inferiore a cento oppure da un numero non inferiore a cento di professori e ricercatori.
3. Le proposte di modifica sono presentate al Rettore, che ne verifica l’ammissibilità e ne dà comunicazione mediante pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo; il Rettore promuove l’acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducano proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.

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Art. 42 - Collaboratori ed esperti linguistici

1. I collaboratori ed esperti linguistici sono equiparati al personale tecnico-amministrativo ai fini delle norme di cui al presente Statuto.

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Art. 43 - Difesa in giudizio dell’Università

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e speciale sono affidate all’Avvocatura dello Stato o all’Ufficio legale di Ateneo.
2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l’Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l’assunzione a carico dell’Università delle spese di difesa legale per l’assistenza in giudizio di un dipendente è disciplinata, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva, da linee di indirizzo generale di Ateneo.

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Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.