Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 26 - Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche, nel rispetto dell’autonomia dei singoli e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
c) presenta al consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche;
d) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del dipartimento in conformità a quanto previsto da regolamento di Ateneo;
e) promuove i rapporti con gli organi accademici;
f) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al dipartimento dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il direttore esercita ogni altra competenza attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, il direttore esercita i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.
5. In caso di necessità e di urgenza, il direttore assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza.
6. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale. In caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione, il direttore vicario supplisce il direttore in tutte le sue funzioni.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori con facoltà di delega.
8. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo e finanziario, il direttore è coadiuvato dal responsabile della segreteria di dipartimento. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio e della giunta. È fatto salvo l’esercizio del diritto di voto del responsabile della segreteria per l’elezione del direttore e l’approvazione del regolamento di dipartimento.
9. La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.