Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 25 - Costituzione dei dipartimenti

1. La costituzione di un dipartimento presuppone un progetto scientifico e formativo condiviso da professori di ruolo e da ricercatori dell’Ateneo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodologia o per finalità della ricerca, anche multidisciplinare, e coerenti con gli obiettivi del progetto. Al momento della costituzione sono definiti le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b).

2. Tutti i professori di ruolo e i ricercatori devono afferire a un dipartimento. All’atto della presa di servizio, i professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
3. E’ garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti nei limiti previsti dalla legge. La richiesta motivata di mobilità a diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata accettazione della struttura di destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Per la costituzione di un dipartimento è richiesta l’afferenza di almeno quaranta tra professori di ruolo e ricercatori.
5. Se il numero degli afferenti a un dipartimento già costituito risulta inferiore alle quaranta unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assume iniziative volte a ripristinare la soglia numerica di cui al comma precedente, salvo deliberarne la soppressione.
6. Se il numero degli afferenti risulta inferiore alle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la soppressione del dipartimento.
7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.